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Giurisprudenza

Concordato minore: alla Consulta le misure protettive ante proposta

15 Settembre 2026

Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, il 10 settembre 2026 – Pres. Rel. Natali

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, ha rimesso alla Corte costituzionale, con ordinanza del 10 settembre 2026 (Pres. Rel. Natali) la conformità costituzionale dell’art. 70 CCII nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di adottare misure protettive prima dell’esame della proposta di piano o di concordato minore.

In particolare, questo il quesito proposto al vaglio della Corte Costituzionale: “1.Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 CCI, con riferimento:

  1. a)  all’articolo 117 Cost., come integrato, quale norma interposta, dagli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), così come dall’art. 47 CDFUE;
  2. c) agli  24, 113 Cost.;
  3. d) all’ 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza;
  4. e) all’ 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi solidaristico e personalistico;

2.dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, perché – esclusa, eventualmente, l’opzione ricostruttiva estensiva di cui all’ordinanza, volta ad assicurare la compatibilità costituzionale della norma – :“voglia dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 70 CCI, nella parte in cui non prevede la possibilità, da parte del Giudice della microcomposizione, anche prima che sia investito della disamina della proposta di piano o di concordato minore, di concedere, su istanza di parte, le misure protettive, al ricorrere di circostanze di fatto, idonee a prefigurare una situazione di grave pericolo per l’istante, come la perdita del bene-casa o del bene-impresa”.

In particolare, il Tribunale evidenzia come l’art. 70 CCII non consenta al giudice di concedere misure protettive prima dell’esame della proposta di piano o di concordato minore, neppure quando ricorrano situazioni di grave pericolo per il debitore, quali la perdita dell’abitazione o dell’attività economica.

L’istituto delle misure protettive – tipiche o anche atipiche – nel contesto della microcomposizione è in astratto destinato a realizzarsi in tempi brevi. Tuttavia, tale aspetto, secondo il Tribunale, non tiene conto delle prassi operative e delle tempistiche effettivamente necessarie.

E’, infatti, possibile che l’istante incontri difficoltà nel reperire la documentazione necessaria ai fini della stesura del piano o della proposta di concordato, causando un ritardo a lui non imputabile. Nelle more di tale ritardo ben può accadere che il bene – casa o il bene – impresa vada venduto coattivamente prima del formale deposito della proposta di piano o di concordato minore.

L’ordinanza, quindi, prospetta profili di possibile contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ponendo al centro il tema dell’effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure di sovraindebitamento.

Il Tribunale, inoltre, evidenzia profili di non manifesta incostituzionalità, tra cui la violazione del principio solidaristico ex art. 2 Cost., del quale, precisa, si riconosce la valenza immediatamente precettiva e la sua applicabilità anche nei rapporti fra privati. Tale principio, infatti, non costituisce più solamente il parametro per il giudizio di costituzionalità delle norme primarie.

Il Tribunale, nell’ordinanza in oggetto, ha dato atto delle differenti ricostruzioni interpretative circa una possibile sospensione delle azioni esecutive prima del deposito della domanda e del piano. Viene ricordato, quindi, l’orientamento predominante e dato conto di possibili interpretazioni costituzionalmente conformi che prevedono la possibilità per il giudice di anticipare la tutela protettiva e le criticità di tali soluzioni interpretative.

In particolare, secondo una prima interpretazione (Tribunale di Milano), le norme in materia di procedure maggiori possono essere applicate estensivamente. Al concordato minore può, quindi, trovare applicazione l’istituto delle misure cautelari ex art. 54, co. 1, CCII alla luce del rinvio operato dall’art. 65, co. 2, CCII alle disposizioni del Titolo III.

Il Tribunale di Brindisi, però, ritiene che il richiamo di cui all’art. 65 CCII alla disciplina della macrocomposizione sarebbe eccessivamente generico e insufficiente per fondare una soluzione che, invece, avrebbe bisogno di un fondamento normativo espresso.

Un altro orientamento interpretativo ritiene, invece, che la presentazione della proposta di accordo verrebbe posta nel nulla in presenza di eventuali azioni esecutive. In tale contesto evidenzia che i poteri sospensivi del Giudice delegato non sono attribuiti dal Codice della Crisi con riguardo a specifici ambiti temporali: non è, quindi, precisato se tali poteri vi siano prima della presentazione del piano.

Tuttavia, essendovi un espresso riferimento al decreto di fissazione dell’udienza volta a verificare eventuali contestazioni – in via interpretativa – tale potere potrebbe essere esercitato dal G.D. solo al momento dell’adozione di siffatto decreto, che sarebbe, quindi, subordinata ad una valutazione di conformità del piano rispetto ai requisiti di ammissibilità.

In questa fase, il Giudice sarebbe tenuto, secondo tale orientamento, ad una valutazione prognostica e quindi ex ante, volta altresì a verificare il rischio che le procedure esecutive possano compromettere la fruttuosità del piano.

Il Tribunale di Brindisi, però, ritiene come dall’orientamento in oggetto non venga tenuto conto della rigidità del dato testuale dell’art. 623 C.p.c., disciplinante i limiti alla sospensione. Tale disposizione prevede, infatti, che l’esecuzione forzata non possa essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Di conseguenza il sistema della sospensione delle procedure esecutive sembrerebbero essere “chiuso”, in quanto affidato all’esistenza di una norma espressa, da un lato, e, dall’altro, alla competenza funzionale esecutiva del giudice dell’esecuzione o di quello competente a conoscere del merito dell’impugnazione.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha proceduto quindi a sospendere il procedimento fino alla definizione della questione di costituzionalità.

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