Con la Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 8/2026, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema della cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA), chiarendo che tali crediti non possono essere liberamente ceduti ai sensi dell’art. 1260 c.c.
Il quesito riguardava sia i crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA ai sensi dell’art. 2, commi 55-58, del D.L. 225/2010, sia quelli disciplinati dall’art. 44-bis del D.L. 34/2019. L’istante chiedeva, in particolare, se tali crediti potessero essere ceduti a soggetti terzi secondo le ordinarie regole civilistiche e, successivamente, utilizzati dal cessionario in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.
La questione si inserisce in un quadro interpretativo che aveva già generato incertezza nel corso del 2025. L’istante richiama infatti il mutamento di posizione dell’Amministrazione finanziaria intervenuto con la Risoluzione n. 73/E/2025, che aveva rettificato il precedente orientamento espresso con la Risoluzione n. 32/E/2025, sollevando dubbi sia sull’ambito della restrizione alla cessione a soggetti esterni al gruppo sia sulla sua applicabilità alle diverse fattispecie di trasformazione delle DTA.
L’Agenzia respinge tale impostazione. Con specifico riferimento all’art. 44-bis, la norma prevede infatti espressamente tre modalità di utilizzo del credito: compensazione, cessione ai sensi degli artt. 43-bis o 43-ter del DPR 602/1973 e richiesta di rimborso. La disciplina speciale della cessione dei crediti tributari prevale, pertanto, sulle regole generali previste dal Codice civile.
In particolare, l’art. 43-bis limita la cedibilità ai crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione, mentre l’art. 43-ter disciplina i trasferimenti infragruppo. Secondo l’Agenzia, tale regime trova applicazione non solo ai crediti derivanti dall’art. 44-bis del D.L. 34/2019, ma anche a quelli originati dalla trasformazione delle DTA ai sensi del D.L. 225/2010.
Non può essere richiamata, in senso contrario, la precedente prassi che aveva ammesso la cessione civilistica dei crediti connessi agli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici. In quel caso, infatti, il credito maturava in capo al costruttore a fronte di somme anticipate per conto dello Stato, configurando una fattispecie diversa rispetto ai crediti agevolativi da trasformazione delle DTA.
La Risposta n. 8/2026 conferma quindi l’orientamento già espresso nel 2025: la cessione a soggetti terzi esterni al gruppo deve avvenire ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/1973, nel rispetto dei relativi presupposti e limiti, mentre resta applicabile l’art. 43-ter per i trasferimenti infragruppo.


