La Commissione UE ha adottato una proposta di regolamento (COM(2026) 590 final) volto a modernizzare e semplificare il quadro normativo dell’UE in materia di appalti pubblici, al fine di sostenere investimenti efficaci nei servizi pubblici e nelle infrastrutture, in linea con gli obiettivi politici dell’Unione.
La proposta di regolamento abroga i seguenti atti normativi UE:
- la Direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
- la Direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici
- la Direttiva 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Inoltre, modifica in parte alcune disposizioni della normativa orizzontale in tema di appalti pubblici:
- il Regolamento 2014/1781/UE
- il Regolamento 2024/1735/UE
- il Regolamento 2023/1542/UE
- il Regolamento 2024/3110/UE
- il Regolamento 2025/40/UE
- la Direttiva 2023/1791/UE
- la Directive 2008/98/EC
- il Regolamento 2024/1252/UE
- la Direttiva 2019/882/UE
- la Direttiva 2022/2381/UE
- il Regolamento 2024/2847/UE
- la Direttiva 2024/1760/UE
- il Regolamento 2024/1157/UE
- il Regolamento 1370/2007/UE.
Si prevede che la proposta comporti un notevole risparmio amministrativo annuo pari a 650 milioni di euro, derivante da una riduzione degli oneri per gli acquirenti pubblici e per gli operatori economici.
Il regolamento sugli appalti pubblici proposto valorizza i punti di forza del mercato unico in quattro modi fondamentali:
- norme più semplici e chiare tramite la riunione in un unico regolamento direttamente applicabile le tre direttive esistenti in materia di appalti pubblici e le disposizioni sugli appalti attualmente sparse nella legislazione settoriale. Il nuovo quadro offrirà maggiore flessibilità agli acquirenti pubblici, consentendo loro di negoziare con gli offerenti nel corso delle procedure. Incoraggerà una migliore consultazione del mercato, semplificherà le procedure amministrative e consentirà la negoziazione, rendendo gli appalti pubblici più simili a quelli privati.
- un’unica piattaforma per tutti gli appalti nell’UE
Il mercato digitale faciliterà gli appalti per gli acquirenti pubblici e consentirà alle imprese di partecipare alle procedure di appalto e di presentare offerte in tutta l’UE tramite una delle piattaforme di appalti elettronici collegate, evitando così ripetute richieste di informazioni e di documentazione.
Il mercato digitale snellirà, inoltre, gli scambi di dati tra i sistemi di appalti elettronici degli Stati membri attraverso la creazione di un quadro unificato per la gestione dei dati, rafforzando così la trasparenza, la responsabilità e le capacità antifrode.
- maggiore sostegno agli obiettivi ambientali, sociali e di innovazione
La proposta stabilisce che il “miglior rapporto qualità-prezzo” sia il metodo di aggiudicazione standard, con criteri di qualità che incidano per almeno il 30%. Le amministrazioni aggiudicatrici possono discostarsi da questo approccio se spiegano in che modo la qualità sarà comunque garantita.
Gli acquirenti pubblici dovranno quindi considerare non solo il prezzo, ma anche la qualità, le considerazioni ambientali, sociali, relative all’innovazione, alla sicurezza e alla resilienza, nonché quelle relative alla “preferenza europea”.
- maggiore sicurezza, resilienza e autonomia strategica
La proposta consente, e in alcuni casi impone, agli acquirenti pubblici di affrontare i rischi relativi alla sicurezza e alla protezione pubblica, alle informazioni sensibili, alla sicurezza informatica e all’influenza indebita di paesi terzi.
Le nuove disposizioni in materia di resilienza e sicurezza dell’approvvigionamento si applicherebbero agli appalti che coinvolgono soggetti collegati a infrastrutture critiche e mirano a sostenere la diversificazione delle catene di approvvigionamento, la sicurezza dell’approvvigionamento e la preparazione alle crisi.
Infine, la proposta di regolamento introduce un quadro orizzontale di preferenza europea per gli appalti pubblici.
In aggiunta, vengo chiariti gli operatori e prodotti che rientrano negli impegni internazionali in materia di appalti. La Commissione, però, potrebbe limitare tale copertura qualora un’analisi dell’accesso al mercato stabilisca che un paese terzo non abbia concesso agli operatori UE un accesso equo al mercato, oppure qualora siano necessarie restrizioni per evitare dipendenze in materia di sicurezza dell’approvvigionamento o per tutelare gli interessi di sicurezza economica.


