WEBINAR / 8 Ottobre
Cybersicurezza e Intelligenza Artificiale: le richieste della Vigilanza


Comunicazioni BCE, ESAs, Banca d’Italia e IVASS

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 18/09


WEBINAR / 8 Ottobre
Cybersicurezza e Intelligenza Artificiale: le richieste della Vigilanza
www.dirittobancario.it
Flash News

Procedimento sanzionatorio del Garante privacy e termine di 120 giorni

11 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Segretario generale del Garante privacy è intervenuto in merito alle recenti pronunce della Cassazione sulla decorrenza del termine dei 120 giorni, riferito alla durata complessiva della fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio innanzi al Garante, che può condurre alla contestazione dell’illecito.

In particolare la Corte evidenzia che il dies a quo del termine di 120 giorni è fissato al momento dell’accertamento definitivo e riguarda la contestazione dell’illecito e non la sanzione finale.

La Corte si è pronunciata sul tema con tre diverse sentenze: le nn. 22791, 24861 e 24862.

In particolare, in tali occasioni, ha evidenziato come vi sia una separazione netta tra il procedimento di reclamo (di cui all’art. 143 Codice privacy e integrato dal Regolamento del Garante n. 2/2019) e quello sanzionatorio (di cui all’art. 166 del Codice e al Regolamento del Garante n. 1/2019).

La Corte ritiene, alla luce degli artt. 166 co. 5 del Codice e 12 del Regolamento 1/2019, che il termine annuale per la decisione sul reclamo non vale a segnare una scadenza finale per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Il termine di 120 giorni di cui alla tabella B punto 2 del Regolamento 2/2019 non è un termine per emettere la sanzione decorrente dalla contestazione delle violazioni, ma è un termine per notificare le contestazioni. Tale termine decorre dal definitivo accertamento, da valutare secondo criteri di ragionevolezza e congruità, non bastando la semplice acquisizione della notizia, ma occorrendo la capacità del Garante di valutare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sulla base degli elementi raccolti.

La Cassazione, nelle pronunce impugnate, ha cassato l’orientamento secondo cui il termine di 120 giorni decorra dal momento in cui il Garante ha gli estremi della notizia, senza considerare la necessità di instaurare un contraddittorio con la società interessata e di attenderne la risposta. Il definitivo accertamento del Garante, infatti, richiede la capacità di valutare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sulla base degli elementi raccolti.

Nella fase preistruttoria, quindi, l’Autorità non ha raccolto e valutato gli elementi necessari per formulare la contestazione nei confronti del trasgressore.

La Corte, in tale contesto, ha anche richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 gennaio 2026, causa C-588/24, secondo cui l’assenza di una perentorietà espressa non equivale a un vuoto di garanzie, perché il controllo di ragionevolezza del giudice colma lo spazio che il legislatore ha lasciato aperto.

Con riguardo, invece, alla lamentata assenza di un termine di decadenza per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione del Garante, la Corte ha precisato che il procedimento sanzionatorio è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile il termine annuale a pena di decadenza. L’art. 28 dalla L. 689/1981 prevede la prescrizione quinquennale decorrente dalla commissione del fatto.

La Corte, sul tema, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 151/2021 precisando che la Consulta pur evidenziando l’inadeguatezza della prescrizione quinquennale a garantire la certezza della posizione dell’incolpato, non ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, ma ha ritenuto la questione inammissibile rimettendo al legislatore l’individuazione di termini idonei.

In aggiunta, ritiene la Corte, l’ostacolo ad un intervento del giudice tramite interpretazione “è costituito dall’impossibilità di far discendere quella soluzione immediatamente dal sistema, finendo con il costruire, per via di pronuncia nomofilattica, in un ambiente normativo che conosce un termine di prescrizione stabilito dalla legge, un termine di decadenza per l’esercizio finale del potere sanzionatorio, esercitando in luogo del legislatore scelte politiche che implicano bilanciamento di interessi”.

Il Segretario generale conclude affermando quindi come, alla luce delle citate pronunce, la fase di acquisizione e valutazione degli elementi non è sottoposta ad alcun termine perentorio di conclusione, ma deve essere realizzata senza ingiustificati ritardi, restando sindacabile dall’autorità giudiziaria, secondo i principi di ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso concreto.

Una volta realizzato l’accertamento definitivo, decorre il termine di 120 giorni per la notifica della contestazione, la cui inosservanza causa l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria.

A seguito della contestazione, il procedimento per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione resta soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. 689/1981.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/08


WEBINAR / 8 Ottobre
Cybersicurezza e Intelligenza Artificiale: le richieste della Vigilanza


Comunicazioni BCE, ESAs, Banca d’Italia e IVASS

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 18/09