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Giurisprudenza

Violazione art. 21 TUF e responsabilità dell’esponente aziendale

4 Settembre 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, sez. II, 27 luglio 2026, n. 24110 – Pres. Vincenti, Rel. Cristina

Di cosa si parla in questo articolo
TUF

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24110 del 27 luglio 2026 (Pres. Vincenti, Rel. Cristina), si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa di un esponente aziendale, sanzionato da Consob ai sensi dell’art. 190-bis t.u.f. per aver violato i propri doveri di diligenza, correttezza e trasparenza sanciti dall’art. 21, comma 1, lett. a), t.u.f.

Il caso affrontato dalla Corte traeva origine dalle irregolarità commesse da un consulente finanziario che garantiva a diversi clienti performance finanziarie superiori a quelle effettive. A seguito delle dimissioni di quest’ultimo e della radiazione dall’albo dei consulenti, l’amministratore delegato della società presso la quale egli lavorava procedeva a riassegnarne la clientela alla di lui compagna – in violazione delle prescrizioni operative impartite dalle funzioni di controllo della società –, nonché a disporre erogazioni dirette a favore di quest’ultima, affinché essa potesse calmierare le pretese della clientela danneggiata.

Tali assegnazioni ed erogazioni venivano mantenute dal successivo amministratore delegato della società, che ne era già stato head of sales network. Consob, quindi, procedeva a sanzionare quest’ultimo ai sensi dell’art. 190-bis t.u.f., per violazione, a titolo di colpa, dei citati doveri di diligenza, correttezza e trasparenza di cui al citato art. 21, comma 1, lett. a), t.u.f.: egli, infatti, non solo aveva mantenuto le assegnazioni e le erogazioni una volta divenuto amministratore delegato ma neppure aveva segnalato tali fatti alle strutture di controllo quando era head of sales network.

L’esponente aveva impugnato il provvedimento dell’Autorità dinnanzi alla Corte d’appello di Milano e, successivamente, era ricorso in Cassazione avverso la pronuncia di merito che confermava la sanzione.

Preliminarmente, la suprema Corte ha chiarito la portata dell’art. 190-bis t.u.f., affermando che tale previsione “configura, rispetto alla responsabilità dell’ente ex art. 190 t.u.f., una responsabilità personale aggiuntiva degli esponenti aziendali e del personale, subordinata non ad un automatismo da qualifica, ma all’accertamento che l’inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza, e che ricorra una delle condizioni tipizzate dalla norma.

A tal riguardo, la Corte ricorda come l’art. 190-bis t.u.f. richieda:

  1. l’inosservanza di una disposizione richiamata dagli artt. 188, 189, 190 e dalle altre previsioni ivi indicate
  2. la riferibilità di tale inosservanza alla violazione di doveri propri della persona fisica o dell’organo di appartenenza. Peraltro, la Corte ribadisce che “grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza
  3. il ricorrere di almeno una delle ulteriori condizioni tipizzate, tra cui l’incidenza rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, oppure il grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato.

Con riferimento a tale grave pregiudizio, poi, i giudici di legittimità hanno precisato che l’art. 190-bis t.u.f. è postoa presidio della tutela degli investitori e del mercatoed “integra un illecito amministrativo di pericolo, sicché non richiede la prova di un danno patrimoniale concretamente verificatosi, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a pregiudicare l’interesse protetto“.

Ciò premesso, quanto alla violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), t.u.f., il ricorrente lamentava che tale previsione, per la sua formulazione ampia e generale, non abbia sufficiente determinatezza per sorreggere una sanzione senza il necessario coordinamento con una specifica norma primaria o secondaria che individui la concreta regola violata e dia sostanza alla condotta negligente, scorretta o non trasparente. 

La Corte, a tal riguardo, ha precisato che “l’art. 190-bis t.u.f. contempla illeciti cosiddetti di “mera trasgressione”, ossia fattispecie (richiamate in delibera impugnata e poste alla base delle violazioni contestate) a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta secondo un criterio di agire o di omettere doveroso“.

Orbene, prosegue la Corte, “è innegabile come negli illeciti di mera trasgressione la loro stessa morfologia renda impossibile individuare, sul piano funzionale, i singoli comportamenti riferibili ai singoli soggetti sui quali grava l’obbligo di osservanza delle norme procedimentali, i “doveri propri” sui quali insiste il ricorso; il che consente, anzi impone al giudice del merito di limitarsi ad individuare l’autore imputabile dell’inosservanza secondo un giudizio di colpevolezza “normativo”, ancorato cioè a parametri di legge o regolamentari esterni (ed estranei al dato psicologico), con limitazione dell’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della suitas della condotta inosservante“.

Pertanto, con riferimento alla condotta del ricorrente quando quest’ultimo ricopriva la funzione direttiva di head of sales network, la Corte rileva come a quest’ultimo fossero attribuite decisioni in materia di erogazioni di anticipi e contributi e, quindi, precisi doveri/poteri legati alla sua funzione di dirigente: la diversa decisione di erogare detti contributi alla compagna dell’ex consulente esulava dagli obiettivi e dalle finalità propri dell’attribuzione di funzione. Dunque, secondo i giudici di legittimità, “la violazione dei doveri propri consente al giudice del merito la valutazione del rispetto dei doveri di diligenza e trasparenza, in funzione sia dei profili di rischi aziendali, sia del corretto funzionamento del mercato“.

Quanto alle condotte contestate al ricorrente quando era amministratore delegato, il rinvio dell’art. 190-bis t.u.f., secondo la Corte, opera non solo all’art. 21, comma 1, lett. a), ma anche a norme regolamentari che specificano la normativa “prudenziale” e i relativi doveri a carico dell’alta dirigenza.

A tal riguardo, l’art. 2, lett. o), e l’art. 9 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia-Consob, del 20 ottobre 2007 riconoscono al componente dell’organo con funzione di gestione la continua verifica dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio d’impresa (art. 9, lett. a)) e la definizione dei flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti (art. 9, lett c)).

Alla luce di tali doveri propri, i giudici di legittimità hanno rilevato come fosse corretta l’affermazione del giudice del merito nella parte in cui aveva ritenuto “inopportuna” la riassegnazione dell’ex portafoglio del consulente radiato alla di lui compagna, nella prospettiva di garantire una corretta ricostruzione dei fatti, di accertare l’entità delle perdite potenziali causate alla clientela dall’ex consulente, così incidendo in modo rilevante sui profili di rischio aziendali, e, quindi, sulla trasparenza del mercato.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, peraltro, i giudici di legittimità hanno precisato che non assume alcuna rilevanza, “sotto il profilo della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’illecito contestato, la valutazione di inesistenza di conseguenze sistemiche rilevanti cagionate alla clientela […], anche in termini di danno potenziale: si tratta, infatti, di una valutazione attinente al danno concreto eventualmente prodotto dall’illecito (che comunque resta un illecito di pericolo) rilevante, semmai, ai fini della quantificazione della sanzione“.

La Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso.

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