La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione I, con sentenza del 16 luglio 2026, C-51/25 (Pres. Biltgen, Rel. Bošnjak) si è pronunciata relativamente alla qualifica di prestatore di servizi di pagamento nel caso di una società che presta servizi di garanzia a privati ed effettua per gli stessi operazioni di pagamento.
In tale occasione ha espresso il seguente principio di diritto “L’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, letto in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2015/2366, deve essere interpretato nel senso che: un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale articolo 4, punto 3, e più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata e successivamente li trasferisca all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente”.
Nel caso di specie, la società oggetto del contenzioso forniva cauzioni e garanzie a privati nell’ambito di progetti edilizi e aziendali. In particolare, offriva costituzioni di garanzia alle parti di un contratto d’opera, sulla base di un contratto concluso con il cliente e l’imprenditore. L’obiettivo di tale garanzia era di coprire il rischio di inadempimento del cliente al quale si esponeva l’imprenditore incaricato della costruzione di un immobile. Il cliente, infatti, alla luce del diritto nazionale olandese, era legittimato a pagare il prezzo dell’opera in più rate e, di norma, l’ultima di queste veniva versata solo una volta ricevuta l’abitazione.
A copertura di tale rischio, gli imprenditori possono esigere che i clienti depositino l’importo dell’ultima rata presso un notaio o forniscano una garanzia sostitutiva.
In tale contesto si collocava, quindi, l’attività della società in oggetto, la quale si occupava di ricevere fondi dal conto di pagamento del cliente al conto di pagamento di una fondazione collegata alla società stessa. Tali somme venivano trattenute a titolo di garanzia, fino a quando il cliente interessato comunicava alla società che il contratto d’opera stipulato con l’imprenditore edilizio era stato eseguito.
A questo punto, la fondazione invia un ordine di pagamento alla sua banca, affinché quest’ultima effettuasse il trasferimento della somma al conto di pagamento dell’imprenditore.
La Corte in tale contesto ha ricordato come, ai sensi dell’art. 4 punto 3 della PSD2 (Direttiva 2015/2366), i servizi di pagamento siano le attività elencate nell’allegato I della Direttiva stessa ossia, tra le altre, quelle consistenti nell’“esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento”, quando tale operazione consista nell’esecuzione di bonifici.
L’operazione di pagamento, invece, – ai sensi dell’art. 4 punto 5 della PSD2 – è “l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario”.
Il bonifico – ex art. 4 punto 24 della PSD2 – è il servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario, tramite una o più operazioni di pagamento dal conto del pagatore, eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore.
Il pagatore, poi, ai sensi dell’art. 4 punto 8 della PSD2 è una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento.
Alla luce delle citate disposizioni, perché possa eseguirsi un bonifico il pagatore deve impartire un ordine di pagamento al suo prestatore di servizi di pagamento, il quale detiene il suo conto di pagamento.
Nel caso di specie deve escludersi che la società ricoprisse il ruolo di prestatore di servizi di pagamento poiché i trasferimenti venivano effettuati dalle rispettive banche del cliente e della fondazione, e non dalla società stessa.
In aggiunta né la società né la fondazione ad essa collegata detenevano conti per conto dei clienti.
La Corte conclude quindi ritenendo che, nonostante i trasferimenti di fondi costituiscano servizi di pagamento, la società fornisse una garanzia personale e sostitutiva alternativa al servizio di deposito presso un notaio. Tale servizio non è né definito né disciplinato dalla PSD2 con conseguente sua non applicazione.
Oltre a quanto sopra, l’art. 1 par. 1 della PSD2 definisce anche le categorie di prestatori di servizi di pagamento. Per la sussistenza di tale qualifica, si precisa, il prestatore deve svolgere tale servizio in maniera principale o regolare.
La Corte in tale contesto evidenzia come non siano necessarie le autorizzazioni richieste per gli istituti di pagamento nel caso in cui la società trasferisca fondi solo al fine di realizzare un altro servizio proposto in via principale – come la fornitura di una garanzia alternativa al deposito delle somme presso il notaio, come nel caso di specie.
Deve quindi concludersi escludendo che alla società oggetto della controversia possa applicarsi la PSD2 con conseguente non necessaria preventiva autorizzazione.

