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Donazioni di partecipazioni: il quinquennio riguarda il controllo

2 Settembre 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della conservazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, il requisito da mantenere per cinque anni riguarda la posizione di controllo sulla società e non la titolarità delle singole partecipazioni ricevute in donazione.

Ne consegue che il conferimento delle partecipazioni in una holding e la successiva cessione di una quota di minoranza non determinano, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, purché il beneficiario continui a detenere il controllo societario, anche indirettamente.

L’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024, estende l’esenzione anche ai trasferimenti di partecipazioni che consentono di integrare un controllo già esistente. Resta però invariata la condizione per conservare il beneficio: il beneficiario deve mantenere il controllo per almeno cinque anni dalla donazione.

In tale prospettiva, l’Agenzia afferma che il donatario assume un “impegno alla detenzione del controllo, senza alcun obbligo di mantenere la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite (sia uno actu, che a seguito di successiva integrazione) e per le quali si sia beneficiato dell’esenzione, purché i beneficiari (…) anche all’esito di eventuali cessioni delle partecipazioni ricevute in donazione, conservino il controllo “acquisito” o “integrato” nell’azienda di famiglia“.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva progressivamente acquisito l’intero capitale della società attraverso più donazioni. Da ultimo, aveva ricevuto una partecipazione del 35 per cento che aveva integrato il controllo del 65 per cento già detenuto, assumendo il conseguente impegno a mantenerlo fino a giugno 2030. Intendeva quindi conferire il 70 per cento delle partecipazioni in una holding personale e successivamente cedere a terzi una partecipazione di minoranza, chiedendo se assumesse rilievo la specifica individuazione delle quote da conferire o alienare.

L’Agenzia ha ritenuto di non attribuire rilievo a tale profilo. In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, non va fatta distinzione tra le diverse tranche di partecipazioni oggetto delle donazioni nel corso del tempo, né occorre collegare il periodo di osservazione alle singole quote trasferite.

Il requisito dev’essere invece valutato unitariamente con riferimento alla permanenza della posizione di controllo. Per questa ragione, il conferimento delle partecipazioni e la successiva cessione di una quota di minoranza non determinano la decadenza dall’esenzione, purché il beneficiario continui a detenere, fino alla scadenza del quinquennio decorrente dall’ultima donazione agevolata, il controllo della holding e, per suo tramite, della società partecipata (controllo indiretto).

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