Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2078 del 9 marzo 2026 (Pres. Pres. A. Tina, Rel. S. Peron), si è pronunciato sull’assenza di responsabilità della banca rispetto al fenomeno del social hacking nella prestazione di servizi di pagamento.
Nel caso in esame, parte ricorrente lamentava di aver ricevuto un SMS apparentemente riconducibile alla propria banca, nel quale le veniva segnalato un tentativo di transazione sospetto, invitandola a contattare un numero di assistenza specifico per ulteriori informazioni. Chiamato il numero indicato, un sedicente operatore, riferendo di vari tentativi di prelievo in corso, convinceva la vittima a disporre diverse operazioni di pagamento. Solo in seguito, essa si avvedeva di essere stata raggirata e, pertanto, domandava alla banca il rimborso delle somme.
Chiamato a decidere della controversia, l’Arbitro ha ricondotto la frode al fenomeno del c.d. social hacking, frode che si concretizza “telefonicamente istruzioni manipolative al titolare della carta, lasciando che sia lo stesso titolare a disporre e autenticare i singoli pagamenti, senza che il frodatore venga mai a conoscenza dei codici di accesso. In questo si distingue da una più comune ipotesi di c.d. vishing, in cui è il truffatore a disporre e autenticare le operazioni, sulla base dei codici di accesso carpiti con l’inganno dall’ignaro interlocutore telefonico“.
Pertanto, il Collegio ha escluso una qualche responsabilità della banca dal momento che le operazioni contestate non rientravano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, essendo pacifico che fossero state eseguite direttamente dalla ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato.

