La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 17 agosto 2026 n. 24674 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), si è pronunciata relativamente ai presupposti per il riconoscimento della prelazione del creditore pignoratizio, ex art. 2787 co. 3 C.c., con particolare riferimento ai requisiti di specifica indicazione del credito garantito nell’atto costitutivo del pegno.
La Corte in tale contesto ha, innanzitutto, ricordato come la valutazione delle prove raccolte costituisca un’attività riservata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito, la cui ricostruzione della vicenda fattuale non è sindacabile in sede di legittimità, ad eccezione della sussistenza dell’omissione dell’esame di fatti storici controversi di natura decisiva.
L’omesso esame degli elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo se gli elementi storici rilevanti ai fini della decisione sulla proposta siano stati presi in considerazione dal giudice di merito, anche nell’ipotesi in cui la pronuncia resa non abbia dato conto di tutte le risultanze emergenti dalle prove.
Nel caso di specie, il giudice aveva provveduto a valutare le prove raccolte in giudizio ed escluso quelle invocate dall’opponente con conseguente accertamento dell’assenza nel contratto costitutivo del pegno di idonei indici di collegamento utili all’individuazione dei crediti oggetto di garanzia, poiché per la loro individuazione era necessario riferirsi solo ad elementi esterni.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha evidenziato che, in tema di prelazione del creditore pignoratizio, ai sensi dell’art. 2787 co. 3 C.c., perché il credito garantito possa ritenersi adeguatamente indicato non è necessario che venga specificato in tutti i suoi elementi oggettivi, ma è sufficiente che nell’atto costitutivo del pegno vi sia l’indicazione di elementi che rendano identificabile il credito garantito. Il documento deve, quindi, contenere indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della sua fonte.
Nell’ipotesi in cui nell’atto costitutivo vi sia il ricorso a dati esterni, l’atto costitutivo del pegno deve contenere un indice di collegamento da cui possa desumersi l’individuazione dei citati dati.
Di conseguenza non vi è prelazione se, a causa della genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo tramite ulteriori elementi esteriori, “specie se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie”.
Di conseguenza deve escludersi l’opponibilità della prelazione in favore del creditore pignoratizio quando il credito garantito possa essere individuato solo tramite elementi esterni alla scrittura che contiene l’atto costitutivo della garanzia a causa della genericità delle espressioni usate.

