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RIS: mandato della Commissione UE ad EIOPA sulle modifiche alla IDD

28 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione UE ha richiesto un parere tecnico a EIOPA sui possibili nuovi atti delegati e sulla revisione di quelli esistenti riguardanti la Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), nel contesto delle modifiche che verranno apportate al testo dalla RIS (Retail Investments Strategy).

Si ricorda che il pacchetto normativo RIS include un insieme completo di misure a migliore tutela degli investitori al dettaglio: dalla garanzia che gli investimenti in strumenti finanziari offrano un buon rapporto qualità-prezzo alla modernizzazione delle informative, alla revisione dei test di adeguatezza e appropriatezza, alla risoluzione dei problemi relativi alla comunicazione di marketing e alle azioni dei finfluencer, al contrasto dei conflitti di interesse, al miglioramento della vigilanza e al sostegno delle conoscenze, delle competenze e dell’alfabetizzazione finanziaria dei distributori assicurativi.

Le proposte legislative incluse nella RIS sono, più nello specifico:

  • una Direttiva Omnibus, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), la Direttiva (UE) 2016/97 (IDD), la Direttiva (UE) 2009/65/CE (UCITSD), la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e la Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)
  • un Regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (PRIIPs).

Quanto alle modifiche alla IDD, la Direttiva Omnibus (parte della RIS):

  • aggiunge l’obbligo per i produttori e, in misura limitata, i distributori di prodotti di investimento assicurativi di valutare il “rapporto qualità-prezzo” (value for money) dei prodotti di investimento assicurativi che producono o distribuiscono: l’obiettivo è impedire che prodotti di investimento assicurativi che non offrono un buon rapporto qualità-prezzo vengano immessi sul mercato e distribuiti agli investitori
  • garantisce che, qualora la valutazione periodica rilevi che un prodotto di investimento assicurativo non offre più un buon rapporto qualità-prezzo, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo che produce il prodotto adotti misure appropriate per mitigare la situazione e prevenire danni futuri per gli attuali e potenziali assicurati: la valutazione del rapporto qualità-prezzo è volta a stabilire se, al momento della valutazione o di una revisione periodica, i costi e gli oneri identificati di un prodotto di investimento assicurativo siano giustificati e proporzionati, tenendo conto della performance e degli altri benefici per il mercato di riferimento identificato
  • prevede che le autorità competenti, nell’ambito della loro attività di vigilanza sulla supervisione e la governance dei prodotti, dovranno monitorare il rapporto qualità-prezzo offerto dai prodotti di investimento assicurativi e, se necessario, adottare misure coercitive per garantire il rispetto dei requisiti di value for money: a tal fine, vengono forniti parametri di riferimento per la vigilanza, quale strumento che consente alle autorità competenti di identificare in modo efficiente i prodotti di investimento assicurativi con un rischio maggiore di scarso rapporto qualità-prezzo
  • inasprisce le norme sugli incentivi (inducements), vietando agli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi di accettare o trattenere incentivi qualora informino il cliente che la consulenza viene fornita in modo indipendente
  • per la consulenza non indipendente, si introduce un nuovo “test sugli incentivi” per garantire che commissioni, compensi o benefici non monetari non compromettano l’obbligo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi di agire nel migliore interesse dei propri clienti, affrontando i persistenti conflitti di interesse e la disomogeneità nella tutela degli investitori nell’UE
  • rivede il regime di adeguatezza e appropriatezza per rendere le valutazioni più proporzionate, più focalizzate sulle informazioni rilevanti (come la diversificazione del portafoglio e la capacità di sopportare perdite totali o parziali) e più trasparenti per i clienti. In particolare, la Direttiva Omnibus rende obbligatorio per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi:
    • limitare le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza alle informazioni necessarie
    • spiegare ai propri clienti lo scopo di tali valutazioni e le conseguenze in caso di informazioni inesatte, incomplete o mancanti
    • avvertire i propri clienti quando il prodotto o servizio di investimento assicurativo non è appropriato
    • fornire ai propri clienti le informazioni raccolte su richiesta
  • al fine di agevolare l’accesso alla consulenza, la Direttiva Omnibus introduce il concetto di “consulenza semplice“, limitata a prodotti di investimento assicurativi ben diversificati, non complessi ed economicamente vantaggiosi, senza che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione debbano raccogliere, ai fini della valutazione di adeguatezza, informazioni sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in relazione ai prodotti di investimento assicurativi considerati o sulla composizione del portafoglio del cliente
  • prevede che le comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti e includano, in un formato chiaro, le caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi a cui si riferiscono, unitamente a una presentazione equilibrata dei rischi e dei benefici, adeguata al target di riferimento
  • per migliorare la trasparenza e prevenire pratiche ingannevoli, rafforza la responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi quando si avvalgono di servizi forniti da terzi, come distributori, social media, finfluencer (influencer finanziari), per le loro comunicazioni di marketing:
    • per mitigare i rischi derivanti dall’uso di tali servizi, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovranno stipulare accordi scritti con tali terzi, definendo la natura e la portata delle loro attività promozionali
    • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono implementare politiche interne, controlli e procedure di reporting per monitorare la conformità, conservando al contempo la documentazione di tutte le comunicazioni di marketing (incluse le promozioni di terzi) per almeno cinque anni, o fino a sette anni se richiesto dalle autorità competenti.

La richiesta di parere tecnico sulle modifiche alla IDD da parte della RIS

La ​​richiesta di parere a EIOPA riguarda quindi le disposizioni di modifica della IDD poste in essere nell’ambito del pacchetto di modifiche normative della RIS: più nel dettaglio, a EIOPA viene richiesto di garantire la piena coerenza delle modifiche che interverranno al testo della Direttiva in tutti gli atti giuridici “a cascata” interessati, ovvero in tutti gli atti delegati, le norme tecniche regolamentari o le norme di attuazione ai sensi dello stesso atto legislativo e in tutti gli altri atti legislativi che fanno riferimento a tali concetti giuridici.

In alcuni casi, laddove richiesto dalle disposizioni pertinenti della Direttiva Omnibus, EIOPA dovrà quindi coordinarsi con ESMA (in ambito MiFID II, UCITSD e AIFMD) e con il Comitato misto  delle ESAs (in ambito Regolamento PRIIPs) e condurre test preliminari sui consumatori.

EIOPA, in particolare, dovrebbe fornire la propria consulenza tecnica, entro il 01 ottobre 2027, sui seguenti temi:

  • vigilanza e governance dei prodotti (POG) – Rapporto qualità-prezzo (Value for money): la Commissione invita EIOPA a fornire una consulenza tecnica sulle specifiche necessarie per la vigilanza sui prodotti e i principi di governance stabiliti all’art. 25 della IDD, fornendo in particolare, per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, i criteri per determinare se i costi e gli oneri di un prodotto di investimento assicurativo siano giustificati e proporzionati ai fini della valutazione del rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 25, par. 1, terzo punto h) della IDD (come modificata dalla Direttiva Omnibus)
  • incentivi (inducements): ai sensi dell’art. 29 bis, par. 8, della IDD, come modificata dalla Direttiva Omnibus, la Commissione invita EIOPA a fornire un parere tecnico che valuti la necessità di specificare e, ove opportuno, definire:
    • i criteri per la valutazione della conformità degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che pagano o ricevono incentivi al loro obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale, nel migliore interesse del cliente, in relazione alla consulenza fornita in modo indipendente
    • i criteri per valutare se un incentivo apporti un beneficio tangibile al cliente (come previsto dall’art. 29 bis, par. 1, lett. b), della IDD, come modificata dalla Direttiva Omnibus)
    • i criteri per valutare se un incentivo sia proporzionato al valore del prodotto di investimento assicurativo e al livello di servizio fornito (come indicato all’art. 29 bis, par. 1, lett. c), comma 1, della IDD, come modificata dalla Direttiva Omnibus)
    • i criteri per valutare se sia in vigore un meccanismo adeguato per la restituzione di un incentivo, come indicato all’art. 29 bis, par. 1, lett. e), comma 1, della IDD.
  • semplificazione e riduzione degli oneri per gli investitori al dettaglio: la Commissione invita EIOPA a fornire consulenza tecnica sulle misure volte a snellire il percorso dell’investitore, attraverso la semplificazione e la riduzione degli oneri, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi politici del quadro normativo; in particolare, EIOPA è invitata a valutare in quali casi gli accordi normativi o di vigilanza esistenti possano generare requisiti duplicati, sproporzionati o obsoleti e a proporre misure di semplificazione mirate che rendano il percorso dell’investitore più efficiente e accessibile per gli investitori al dettaglio. Nello svolgimento del suo lavoro, EIOPA dovrebbe:
    • considerare l’aspetto del rischio dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati ai clienti e le modalità di presentazione del rischio ai clienti
    • affrontare le possibili dimensioni transfrontaliere, in particolare per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano in più Stati membri.
  • valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, consulenza semplificata, prevedendo misure specifiche, tra cui:
    • le informazioni che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono raccogliere quando valutano l’adeguatezza o l’appropriatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i propri clienti, al fine di garantire che siano limitate a quanto proporzionato e necessario per raggiungere un approccio orientato ai risultati per i propri clienti
    • i criteri per identificare e valutare “altri prodotti di investimento assicurativi non complessi” che non richiedono una valutazione di adeguatezza conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii) della direttiva IDD, come modificata dalla direttiva omnibus
    • il contenuto e il formato dei registri e degli accordi relativi alle attività di distribuzione assicurativa svolte per i clienti e delle relazioni periodiche ai clienti su tali attività di distribuzione assicurativa
    • i criteri e le condizioni affinché i prodotti di investimento assicurativi possano essere considerati ben diversificati, non complessi ed economicamente vantaggiosi ai fini della fornitura di “consulenza semplice” ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, terzo comma della Direttiva sulla distribuzione assicurativa, come modificato dalla Direttiva Omnibus
    • modalità per semplificare il percorso del cliente considerando un’ampia gamma di IBIP, relativamente al regime di “consulenza semplice”, senza compromettere gli standard adeguati di tutela dei consumatori
  • comunicazione di marketing: EIOPA è invitata a fornire consulenza tecnica specificando:
    • le caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi da divulgare in tutte le comunicazioni di marketing rivolte a clienti o potenziali clienti e qualsiasi altro criterio pertinente per garantire che tali caratteristiche essenziali siano ben visibili e facilmente accessibili al cliente, indipendentemente dal mezzo di comunicazione
    • le condizioni a cui le comunicazioni di marketing e le pratiche di marketing dei prodotti di investimento assicurativi devono conformarsi per essere eque, chiare, non fuorvianti, equilibrate in termini di presentazione dei benefici e dei rischi e appropriate in termini di contenuto e canali di distribuzione per il mercato di riferimento.

Lo stato di avanzamento della RIS

La richiesta di parere a EIOPA della Commissione, ripercorre sinteticamente lo stato dell’iter di approvazione dei due testi normativi.

In particolare, si precisa che il Parlamento e il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla RIS il 18 dicembre 2025 ed il compromesso è stato approvato dal Consiglio in COREPER il 5 giugno 2026 e dal Parlamento europeo in ECON il 23 giugno 2026.

I testi legislativi adattati sono ancora soggetti alla revisione dei giuristi-linguisti, ma la Commissione non prevede modifiche sostanziali: il completamento del lavoro dei giuristi-linguisti è previsto per l’estate o al più tardi a settembre, e le votazioni finali del Parlamento europeo e del Consiglio sono previste per il quarto trimestre del 2026.

Pertanto, la pubblicazione della RIS nella Gazzetta ufficiale UE  è attesa al più tardi a gennaio 2027; gli Stati membri avranno quindi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva omnibus per recepire il testo e dovranno applicare le disposizioni del testo giuridico a partire da luglio 2029 (sul presupposto che la Direttiva Omnibus venga pubblicata a gennaio 2027 e che si applichi un periodo di attuazione di 30 mesi a partire dalla data di entrata in vigore).

La Commissione ricorda inoltre che diverse disposizioni stabilite nella Direttiva Omnibus devono essere ulteriormente specificate in misure di livello 2, che saranno attuate tramite regolamenti delegati, adottati dalla Commissione conformemente all’art. 290 del TFUE.

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