Con decisione n. 3835 del 30 aprile 2026, il Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Tucci, Rel. Bartolini) ha rigettato il ricorso proposto da un correntista avverso la chiusura forzosa del conto corrente disposta dall’intermediario a seguito del persistere di un saldo negativo di € 43,00, pronunciandosi sui requisiti probatori dell’avvenuta comunicazione di preavviso e sul rilievo del comportamento del cliente nel corso del procedimento.
Il ricorrente lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di preavviso, che gli avrebbe impedito di regolarizzare tempestivamente la propria posizione prima della chiusura del conto, avvenuta il 15 ottobre 2024. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento arbitrale secondo cui il diritto di recesso dal conto corrente, sebbene libero ai sensi dell’art. 1855 c.c., “deve comunque essere esercitato in conformità al generale principio di buona fede e correttezza di cui all’art. 1375 c.c.“ (cfr. ABF Napoli, n. 3970/2025; ABF Torino, n. 2606/2022).
Quanto all’onere della prova dell’avvenuta comunicazione, il Collegio ha rilevato che l’intermediario non avesse fornito prova sufficiente della ricezione del preavviso, posto che – in conformità agli approdi della giurisprudenza ordinaria (Cass., ord. n. 31845/2022) – tale prova “richiede la produzione dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario“, non potendo ritenersi sufficiente la sola tracciatura informatica interna estratta dal sistema dell’intermediario. Quest’ultimo, peraltro, non aveva nemmeno prodotto evidenza documentale della procedura contrattuale di monitoraggio e chiusura conto invocata.
Nonostante tali carenze probatorie, il Collegio ha nondimeno rigettato il ricorso valorizzando il comportamento processuale del ricorrente stesso. Dalla corrispondenza prodotta agli atti emergeva infatti che l’intermediario avesse in più occasioni – anche in sede di proposta di accordo di mediazione – offerto al cliente di sanare la propria posizione con il solo versamento del saldo negativo di € 43,00, e che lo stesso ricorrente avesse rifiutato tale proposta, come inequivocabilmente risultante dalla documentazione da lui medesimo prodotta.

