La Cassazione Civile, Sez. III, con ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026 (Pres. De Stefano, Rel. Rossetti) si è pronunciata relativamente all’ambito applicativo del co. 4 dell’art. 1284 C.c. riguardante l’applicazione del saggio degli interessi legali maggiorati (o definiti altresì interessi moratori).
In tale contesto ha espresso i seguente principio di diritto: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
Per maggiore chiarezza si ricorda come il citato comma reciti che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In particolare sul tema la Corte evidenzia come sussistano tre differenti orientamenti:
- secondo un primo l’applicabilità della disposizione deve ritenersi limitata alle sole obbligazioni di valuta scaturenti da un contratto
- secondo altri può trovare applicazione con riguardo a tutte le obbligazioni purché liquide e di pronta liquidazione
- secondo un ultimo orientamento, invece, si applica a ogni obbligazione che debba essere adempiuta tramite la dazione di una somma di denaro.
La Suprema Corte analizza, inoltre, gli argomenti posti a sostegno delle tesi restrittive. In particolare questi possono essere sintetizzati come di seguito.
Sulla prima argomentazione delle tesi restrittive
Secondo un primo orientamento, il comma oggetto di analisi non si applica alle obbligazioni risarcitorie in quanto sono di valore e in questa natura di obbligazioni gli interessi compensativi non sono automatica conseguenza dell’inadempimento.
La Corte non ritiene condivisibile questa argomentazione in quanto confonde lo scopo dell’obbligazione di interessi con la misura della stessa ossia il saggio di interessi.
In particolare, lo scopo degli interessi può essere compensativo o corrispettivo, ma resta indipendente dal saggio applicabile. E’, infatti, possibile per il legislatore definire un saggio speciale per gli interessi compensativi e non per quelli corrispettivi o viceversa.
In aggiunta, la Corte non condivide questo orientamento in quanto non tiene in considerazione la ratio delle disposizioni che riconoscono in capo al creditore di un’obbligazione di valuta gli interessi legali dal momento dell’esigibilità (art. 1282 co. 1 C.c.) e l’eventuale maggior danno dal momento della mora (art. 1224 co. 2 C.c.).
Evidenzia la Corte che gli interessi corrispettivi e moratori non hanno una diversa funzione rispetto a quelli compensativi poiché tutti mirano a remunerare il creditore con riguardo all’impossibilità di disporre del proprio denaro. Non c’è, infatti, differenza – se non in iure – tra chi abbia diritto a ricevere una somma a titolo di prezzo della vendita piuttosto che a titolo di risarcimento del danno.
La Corte ritiene, quindi, che l’obbligazione di interessi abbia sempre lo scopo di remunerare l’indisponibilità del denaro da parte del creditore, indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione.
La Corte, infatti, evidenzia come ben sia possibile per il legislatore fissare una misura forfettaria generale del saggio degli interessi di mora. Il citato comma 4 quindi deve applicarsi alle obbligazioni risarcitorie proprio perché il legislatore ha manifestato di voler limitare la discrezionalità del giudice.
Sulla seconda argomentazione delle tesi restrittive
Secondo un altro orientamento, la scelta diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non deve essere disciplinato dall’art. 1284 C.c., ma dall’art. 1223 C.c. ed eventualmente dall’art. 1226 C.c.
La Corte in relazione a tale orientamento precisa che l’art. 1284 co. 4 C.c. – sugli interessi legali maggiorati – non delinei dei criteri di liquidazione del danno da mora bensì fissi il saggio degli interessi e perciò la sua applicazione non è incompatibile con le disposizioni che definiscono la liquidazione del danno.
Inoltre, per la Corte, il comma in oggetto si occupa solo degli interessi decorrenti dalla domanda giudiziale, quindi gli effetti dal momento del fatto illecito alla domanda restano disciplinati dalle norme generali: trovando le due discipline applicabilità in momenti diversi, non sussiste tra loro incompatibilità.
Secondo tale orientamento, inoltre, alla luce del fatto che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni risarcitorie è equitativa e rimessa al giudice, l’art. 1284 co. 4 C.c. non trova applicazione. Secondo la Corte tale argomentazione non può essere accolta perché comporterebbe l’anteposizione del giudice alla legge, in quanto a seguito dell’introduzione del citato comma la liquidazione del danno non è più equitativa ma definita in termini forfettari.
Sulla terza argomentazione delle tesi restrittive
Secondo un ulteriore orientamento, il comma in oggetto intende colpire l’inadempienza di un obbligo pattiziamente assunto.
La Suprema Corte non condivide tale impostazione poiché non spiega detta limitazione e neppure il motivo per il quale debba sanzionarsi più severamente l’inadempimento dell’obbligo assunto tramite accordo rispetto a quello conseguente da fatto illecito.
Sulla quarta argomentazione delle tesi restrittive
Secondo un ulteriore orientamento, nell’ipotesi in cui si ritenga applicabile la disposizione a qualsiasi obbligazione, perderebbe di senso la deroga prevista in tale comma secondo cui non si applicherebbe tale saggio nell’ipotesi di previsione da parte delle parti della misura degli interessi legali (in altri termini, non avrebbero senso le parole: “se le parti non ne hanno determinato la misura“).
La Corte con riguardo a tale argomentazione rileva due differenti falle interpretative: quella logica e quella sistematica.
Sotto il profilo dell’interpretazione logica, è errato ritenere che la deroga contenuta in un periodo ipotetico (ossia la determinazione della misura del saggio dalle parti) sia espressivo dell’ambito di applicazione dell’intera norma, e non una semplice eccezione alla regola.
In particolare, il comma prevede come regola generale che dalla domanda siano dovuti interessi legali maggiorati. L’eccezione in esso contenuta è la corresponsione di interessi convenzionali, il cui presupposto consiste nella loro pattuizione.
Tale presupposto, si precisa lo è solo della deroga e non della regola generale.
A conferma di quanto sopra viene ripreso dalla Corte il comma 1 dell’art. 1224 C.c. secondo cui gli interessi moratori devono essere dovuti in misura extralegale nell’ipotesi in cui, prima della mora “erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale”. In relazione a tale disposizioni non v’è alcun dubbio che si applichi a tute le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di fonte contrattuale.
Sotto il profilo dell’interpretazione sistematica, invece, la Corte rileva che secondo detto orientamento solo in un contratto possa esservi un accordo di interessi. Tuttavia è possibile per una pattuizione tra il danneggiato e il danneggiante ex art. 2041 C.c. pattuire un saggio degli interessi di mora.
Sulla quinta argomentazione delle tesi restrittive
Secondo tale ultimo orientamento, al momento minoritario, trova applicazione il citato comma 4 con riguardo a tutte le obbligazioni purché liquide e di pronta liquidazione.
La Corte, non condividendo tale impostazione, evidenzia che è ben possibile per le parti controvertano sulla liquidità del credito.
Inoltre, accogliendo tale impostazione, si priverebbe di senso l’art. 1219 co. 2 C.c. che fissa la decorrenza degli effetti della mora anche nell’ipotesi di assenza di liquidità dell’obbligazione. In aggiunta, alla luce de fatto che l’art. 1284 co. 4 C.c. disciplina gli effetti della mora, si finirebbe per limitare gli effetti della mora ex re.
La Corte ribadisce, altresì, che l’obbligazione risarcitoria – che è necessariamente illiquida – produce interessi compensativi.
Le conclusioni della Corte sull’applicabilità degli interessi legali maggiorati
La Suprema Corte ritiene, quindi, che il comma oggetto di analisi debba essere interpretato nel senso che la misura degli interessi disciplinata si applica a tutte le obbligazioni che possono estinguersi con una somma di denaro, a prescindere dalla sua fonte.
La ratio della disposizione è, infatti, quella di indurre il debitore ad un adempimento immediato, e tale esigenza non viene meno alla luce della fonte dell’obbligazione.
