Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 24 luglio 2026, si è pronunciato in tema di ammortamento alla francese e nullità parziale del contratto di finanziamento per difetto del requisito di forma scritta, relativamente alla pattuizione del calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta.
La tematica viene affrontata da un angolo visuale valorizzato – secondo il Tribunale brindisino – dalle stesse Sezioni Unite n. 15130/2024.
La pronuncia aveva infatti affermato che “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, una ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”.
Il Tribunale – in estrema sintesi – ha ritenuto che il contratto per cui è causa fosse illegittimo non in funzione della determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c., in quanto escluso dalle S.U., ma in virtù della palese mancanza di un requisito formale, di cui all’art. 117 c. 4 e 7 del TUB, secondo cui: “I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”.
Il piano di ammortamento alla francese (o con quote di capitali crescenti), può essere sviluppato – tanto nel regime della capitalizzazione semplice quanto in quello della capitalizzazione composta – producendo quantità di interessi differenti a parità di tasso annuale nominale indicato o contrario: il Tribunale osserva che lo sviluppo del piano di rimborso con il regime della capitalizzazione composta è diverso da quello della capitalizzazione semplice, dal momento che, in tale secondo regime, gli interessi sono meno onerosi.
Se il regime finanziario adottato modifica, in melius od in peius per il cliente, il costo dell’operazione finanziaria, andando ad incidere sull’ammontare degli interessi, logico corollario è – per il Tribunale – che esso abbia attitudine a condizionare il prezzo del contratto, circostanza questa, che ne impone una contrattazione formale.
Non rileva, al fine di escludere la sanzione di nullità della pattuizione degli interessi con ammortamento alla francese, che – pur con un’operazione di calcolo più o meno complessa e con l’ausilio del piano di ammortamento – si possa giungere ad individuare gli importi dovuti, dovendosi distinguere:
- il profilo della determinatezza del contratto ex articolo 1346 c.c. quale elemento strutturale del contratto
- il profilo dell’effettiva conoscibilità tecnico – matematica del prezzo applicato e, dunque, di tutte le voci di costo: valore garantito dalla modalità di pattuizione, per iscritto imposta dalla normativa di settore (bancaria, così come consumieristica), quale strumento volto a neutralizzare le asimmetrie conoscitive delle parti rispetto alla materia negoziata.
Pertanto, il Tribunale si sofferma sull’eventuale violazione dei precetti imposti dall’art. 117 TUB in punto di accordo sul prezzo del contratto (e requisiti di forma dello stesso): la ratio dell’effettività dell’informazione resa al cliente – sottesa allo speciale obbligo di forma scritta che è prescritto dall’art. 117 TUB – osterebbe infatti a che la scelta del regime di capitalizzazione fosse operata solo indirettamente, attraverso l’adozione di un modello di piano di ammortamento in luogo di un altro.
In relazione al requisito di forma dei contratti bancari il Tribunale richiama la giurisprudenza formatasi sul versante della “forma informativa” del contratto bancario e, in particolare, l’arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898/18: tale pronuncia – pur tesa a dirimere la distinta questione afferente alla validità dei contratti cosiddetti “mono firma” regolati dal TUF – avrebbe, tuttavia, fortemente conformato i principi in materia di requisiti formali del contratto quale strumento volto, sul piano ideologico, a neutralizzare le asimmetrie conoscitive delle parti rispetto alla materia negoziata.
Il principio sancito è stato esteso ai contratti disciplinati dal TUB, dato l’evidente parallelismo tra le norme che nelle due leggi disciplinano gli aspetti formali dei contratti: le Sezioni Unite pongono l’accento sul fine perseguito, dalla disciplina di settore, di informare in modo esaustivo il cliente sulle caratteristiche peculiari del contratto e sulla portata delle obbligazioni da assumere.
Sulla scorta delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha, in seguito, rafforzato il concetto.
Così Cassazione n. 7896/20 sulla ratio dell’art. 117 TUB ha affermato: “pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell’uguaglianza non solo formale tra i contraenti va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che contratto programma”.
Ciò premesso, ed analizzando i due modelli di ammortamento, il Tribunale ricorda che la differenza tra i due sistemi sta nella velocità di rimborso del capitale, che, nel regime semplice, avviene più rapidamente, così da alleggerire il monte interessi: si tratterebbe pertanto di un’opzione che determina una differente produzione di interessi ed è allora parte costitutiva del prezzo, sicché necessita di patto scritto, ex art. 117 c. 4 TUB.
Se il requisito di forma di cui all’art. 117 TUB è lo strumento che legislatore ha individuato per superare le asimmetrie informative tra contraenti, il regime finanziario del piano di ammortamento – in quanto influente sul prezzo – non può pertanto essere pattuito in forma indiretta attraverso il piano di ammortamento.
Nel caso di specie, ad essere carente non è il dato prettamente formale, perché i numeri rappresentativi delle quote di capitali sono, comunque, scritti nel piano di ammortamento, ma il raggiungimento dello scopo a cui è volta la forma del contratto bancario: ciò, in quanto, se la forma deve riequilibrare la disparità di consapevolezza tecnica tra finanziatore e finanziato, l’equilibrio non è certo ristabilito dalla serie numerica delle quote di capitale nel piano di ammortamento.
Muovendo da tale premesse, il Tribunale di Brindisi ha quindi ritenuto che il contratto di finanziamento con ammortamento alla francese mancasse di pattuizione espressa su di un elemento attinente al prezzo e, dunque, fosse affetto da nullità (parziale) per violazione della forma prescritta dall’art. 117 TUB nella sua tipica finalità; nullità da cui discende l’obbligatorietà della sostituzione del tasso convenzionale con quello del tasso BOT, come comminata ex art. 117, c. 7 TUB.
Ciò, per effetto dell’operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione, per l’appunto, del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo.


