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Giurisprudenza

Prova del contratto di assicurazione tramite altri documenti

31 Luglio 2026

Cassazione civile, Sez. III, 22 luglio 2026, n. 23855 – Pres. De Stefano, Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza n. 23855 del 22 luglio 2026 (Pres. De Stefano, Rel. Rossetti) si è pronunciata sui mezzi di prova del contratto di assicurazione, chiarendo quali documenti possano dimostrarne l’esistenza e il contenuto.

In tale contesto, si ricorda come ai sensi dell’art. 1888 C.c. il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto. Tuttavia, ricorda la Cassazione, l’assenza della polizza non determina l’impossibilità di provarne l’esistenza ed il contenuto.

La Cassazione, infatti, ribadisce come la prova scritta del contratto possa consistere anche in documenti diversi dalla polizza, a condizione che provengano dalle parti, siano da queste sottoscritte e da tali documenti sia possibile desumere la sussistenza e il contenuto della polizza.

Possono, quindi, costituire prova scritta del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1888 C.c.:

  • le comunicazioni intercorse tramite posta elettronica tra assicurato e assicuratore, anche se non sottoscritte tramite firma elettronica qualificata o firma digitale
  • la ricevuta provvisoria di copertura emessa dall’agente dotato di poteri di rappresentanza
  • la quietanza di pagamento relativa alla corresponsione dell’indennizzo sottoscritta dall’assicurato.

Nel caso di specie, un’assicurazione conveniva in giudizio una società a causa del mancato versamento di parte dell’importo del premio pattuito.

In particolare, il contratto di assicurazione prodotto in giudizio dalla compagnia di assicurazione, conteneva una clausola di regolazione del premio alla luce della quale l’assicurata era tenuta a pagare un importo fisso e un importo variabile in misura proporzionale al fatturato dell’assicurata.

Nel costituirsi in giudizio, l’impresa assicurata disconosceva il contratto prodotto dalla compagnia di assicurazione, riconoscendo di averne sottoscritto con la stessa uno diverso con premio in misura fissa.

Facendo propri i suddetti principi, la Corte d’Appello, con sentenza conferma dalla Cassazione, ha ritenuto come, dallo scambio di mail e dalla condotta complessiva delle parti, risultasse chiaro che il contenuto in concreto delle condizioni di polizza fosse quello del contratto allegato dalla compagnia assicurativa, che quindi prevedeva la pattuizione di un premio in una quota fissa con previsione di conguaglio al termine dell’annualità.

In particolare, l’esistenza della clausola di regolazione del premio si desumeva dai messaggi con i quali: da un lato, la compagnia assicurativa aveva domandato all’assicurata la regolazione del premio; e dall’altro questa aveva risposto comunicando l’ammontare del fatturato.

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