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Sulla separazione del rating ESG dalle altre attività del fornitore

28 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/872 del 21 aprile 2026 che integra il Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005) per quanto riguarda le RTS (norme tecniche di regolamentazione) che precisano le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono attuare per separare le loro attività di rating ESG dalle loro altre attività.

Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi che potrebbero verificarsi qualora i dipendenti del fornitore di rating ESG direttamente coinvolti nel procedimento di valutazione degli elementi oggetto di rating partecipassero anche a una delle attività commerciali di cui all’art. 16, par. 1, lett.c), d) o f), del Regolamento sul rating ESG, i fornitori dei rating in oggetto sono tenuti ad assicurare che il personale avente un ruolo essenziale nel processo valutativo disponga di compiti e responsabilità individuati e sia inserito in strutture organizzative separate all’interno dell’impresa.

Per impedire l’involontaria circolazione di informazioni riservate tra differenti strutture, aree commerciali o attività diverse, i fornitori dovranno inoltre adottare adeguate misure di separazione fisica.

Tali misure comprendono, tra l’altro, l’assegnazione di spazi di lavoro dedicati agli analisti incaricati delle valutazioni, così da garantire una separazione materiale rispetto ai dipendenti coinvolti nello svolgimento delle attività di cui all’art. 16, par. 1, del Regolamento sul rating ESG.

Per le medesime esigenze di tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità del processo valutativo, i fornitori di valutazioni ESG che già svolgono, o intendano svolgere, servizi e attività di investimento, attività di enti creditizi ovvero attività assicurativa o riassicurativa dovranno dotarsi di supplementari presidi organizzativi.

Tali presidi includono controlli in materia di sicurezza delle informazioni e delle reti, politiche e procedure interne, programmi di formazione, misure di natura contrattuale, nonché sistemi di verifica della conformità, comprendenti anche il riesame delle comunicazioni dei dipendenti coinvolti nel processo di attribuzione dei rating.

Allo scopo di individuare conflitti di interessi, tanto effettivi quanto potenziali, il fornitore di rating ESG che intenda offrire indici di riferimento tramite la medesima persona giuridica dovrà inoltre prevedere specifiche garanzie con riguardo ai sistemi di remunerazione e retribuzione dei dipendenti, nonché degli altri soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di valutazione, nell’elaborazione e nell’offerta dei rating ESG, oltre che agli accordi instaurati nella fase precontrattuale.

Il Regolamento delegato in oggetto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU UE e trova applicazione a partire dal 2 luglio 2026.

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