Con la sentenza n. 21539/2026, la Suprema Corte di cassazione ha statuito che, in tema di reati tributari, alla luce della modifica apportata dal D. Lgs. n. 87 del 2024 all’art. 12-bis, comma 2, D. Lgs. n. 74 del 2000, la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato non può essere disposto qualora l’obbligazione tributaria sia in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente beneficiario risulti in regola con i relativi pagamenti, salvo che sussista un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo.
Dipoi, in ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504-bis c.c., la rateizzazione del debito fiscale regolarmente intrapresa dalla società incorporante – se supportata da un’analisi della relativa solidità patrimoniale – spiega piena efficacia preclusiva nei confronti dell’adozione o del mantenimento della misura cautelare reale, incidendo altresì sulla quantificazione del profitto sequestrabile e sulla valutazione circa la sussistenza del periculum in mora.
Nella vicenda giurisprudenziale in esame, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA), sia in via diretta nei confronti della S.r.l. sia, per equivalente, nei confronti del suo socio.
Proposto riesame contro tale provvedimento, il Tribunale dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta presentata nell’interesse dell’ente societario, ritenendolo ormai estinto a seguito di fusione per incorporazione in altra S.r.l., rigettando contestualmente la richiesta avanzata personalmente dal socio.
In particolare, il Tribunale aveva giudicato irrilevante la rateizzazione del debito erariale ottenuta dalla subentrata S.r.l., sostenendo che tale società non fosse la formale destinataria del sequestro e richiamando, a suffragio, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla formulazione ante riforma dell’art. 12-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale l’impegno al pagamento non osta all’adozione della misura cautelare.
Il socio proponeva dunque ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge.
Nel dettaglio, si evidenziava come la S.r.l. incorporante fosse subentrata a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell’incorporata, inclusi i debiti IVA portati con la cartella di pagamento, e come la stessa avesse tempestivamente ottenuto un piano di rateizzazione, peraltro, regolarmente eseguito.
In aggiunta, sulla base del nuovo testo dell’art. 12-bis, comma 2 citato, si sosteneva che la pendenza di un piano rateale eseguito con regolarità impedisce il sequestro, mentre la comprovata solidità finanziaria e patrimoniale dell’incorporante esclude, ab nuce, il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per procedere ad un nuovo esame della controversia.
Il Collegio giudicante ha censurato la decisione del Giudice di merito per non aver considerato, adeguatamente, gli effetti della fusione per incorporazione, nonché il rinnovato quadro normativo post riforma.
In tale ottica, il Giudice di legittimità ha rimarcato che la fusione determina un fenomeno estintivo-successorio in forza del quale la società incorporante succede nei diritti e negli obblighi dell’incorporata ex art. 2504-bis c.c., ivi inclusi i debiti di natura tributaria.
Di conseguenza, la rateizzazione accordata alla S.r.l. incorporante spiega diretta efficacia sulla posizione della debitrice originaria e sul giudizio sulla sequestrabilità dei beni.
Infine, la Corte si è pronunciata sulla portata precettiva del novellato art. 12-bis, comma 2, sopra menzionato, precisando che il vincolo cautelare non può essere disposto o mantenuto in presenza di un piano di rateizzazione in corso di regolare adempimento, a meno che l’accusa non dimostri un concreto ed effettivo rischio di dispersione della garanzia patrimoniale del contribuente beneficiario.
