COVIP, con la circolare del 16 luglio 2026 n. 4524, fornisce indicazioni per l’aggiornamento degli Statuti e dei Regolamenti delle forme pensionistiche complementari alla luce di alcune recenti novità normative.
In particolare, la L. 199/2025 ha modificato il D. Lgs. 252/2005, introducendo, tra l’altro, novità in materia di prestazioni pensionistiche (art. 1 co. 201) e di adesioni automatiche (art. 1, co. 204).
COVIP, nella presente occasione indica, quindi, le modifiche da apportare agli Statuti e Regolamenti in linea con le citate novità normative – entrate in vigore il 1° luglio 2026.
Le modifiche enunciate, si precisa, possono essere adottate direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche in regime di comunicazione, ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).
Per i fondi non adeguati alle adesioni automatiche, l’adeguamento dello Statuto o del Regolamento non comprende le parti relative alle adesioni automatiche stesse.
Per quanto concerne, invece, i fondi che si trovano nella situazione transitoria di cui alla lett. b) del par. 10 delle “Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199” devono trasmettere a COVIP lo Statuto o il Regolamento adeguando il contenuto dell’Allegato della nuova circolare COVIP alle modalità di investimento dei flussi contributivi derivanti dalle adesioni automatiche nel periodo transitorio, chiarendo che si tratta di disposizioni transitorie e disciplinando quanto previsto al termine del periodo.
Le disposizioni relative allo Schema di Statuto trovano applicazione ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita.
La circolare recepisce, inoltre, le novità introdotte dall’art. 16 bis del D.L. n. 62/2026 in materia di organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione negoziali e dei fondi preesistenti con soggettività giuridica. Tali disposizioni, in vigore dal 28 giugno 2026, devono essere recepite negli Statuti delle forme pensionistiche interessate.

