Il Garante Privacy, con provvedimento n. 391 del 28 maggio 2026, si è pronunciato sul diritto di accesso relativo ad una registrazione telefonica coinvolgente un soggetto terzo.
In particolare, evidenzia come la richiesta del cliente di avere accesso ai dati personali contenuti nelle registrazioni audio/video possa essere soddisfatta anche tramite la consegna della trascrizione della conversazione, a condizione che siano oscurati gli elementi identificativi di altri soggetti coinvolti.
Nel caso di specie un cliente a seguito di reclamo – poi rigettato – avverso una società richiedeva di avere accesso alla registrazione telefonica realizzata in occasione del confronto con il servizio clienti.
La società negava detto accesso in quanto – a seguito di specifico bilanciamento – aveva ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dell’operatore, il quale aveva fornito dettagli che avrebbero potuto consentirne l’identificazione.
Deve dapprima ricordarsi come con dato personale si intenda qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile. Rientrano quindi in tale definizione anche le informazioni di tipo sonoro contenute in registrazioni di conversazioni telefoniche.
Tali informazioni possono quindi essere oggetto di diritto di accesso ex art. 15 GDPR comportando quindi in capo al titolare del trattamento – su specifica richiesta dell’interessato – il dovere di fornirne copia.
Deve precisarsi come però il par. 4 del citato articolo preveda che il diritto di ottenere copia non possa ledere i diritti e le libertà altrui.
È quindi il titolare del trattamento a dover valutare volta per volta – tramite bilanciamento con il diritto dell’interessato– la probabilità e gravità del pregiudizio del terzo coinvolto.
Nella citata valutazione il titolare deve tenere conto anche della possibilità di adottare misure per mitigare l’eventuale pregiudizio, quali ad esempio l’oscuramento dei dati personali del terzo o l’adozione di tecniche di camuffamento della sua voce.
Il Garante nel caso di specie ha ritenuto potersi legittimamente soddisfarsi la richiesta dell’interessato senza pregiudizio per la riservatezza dell’operatore, tramite l’eventuale utilizzo delle predette tecniche, ovvero tramite consegna della trascrizione del contenuto della telefonata con oscuramento delle informazioni utili ad identificare il terzo.
L’Autorità ha quindi ritenuto la condotta della società in contrasto con gli artt. 12 e 15 del GDPR che disciplinano rispettivamente, uno, la trasparenza delle informazioni e le modalità di esercizio dell’interessato, e l’altro, il suo diritto di accesso.

