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MAR: periodi di chiusura e indicatori di manipolazione del mercato

16 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE, Serie L, del 16 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/788 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 – integrativo del MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014) – per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l’elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazione del mercato.

Il Regolamento, in particolare, adempie ai mandati conferiti alla Commissione UE – di adottare atti delegati – di cui all’art. 12 par. 5, all’art. 19 par. 13 e all’art. 25 bis par. 7, del MAR.

In particolare, l’art. 19, par. 11 del MAR vieta alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare determinati strumenti finanziari per un periodo di 30 giorni prima dell’annuncio di un rapporto finanziario dell’emittente, a meno che non si applichi un’esenzione.

Il Regolamento (UE) 2024/2809, parte del Listing Act, ha modificato l’art.19, par. 12 del MAR estendendo l’ambito di applicazione delle esenzioni agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Tale modifica dovrebbe riflettersi nel Regolamento delegato (UE) 2016/522.

In tale contesto deve tenersi conto della crescente dimensione transfrontaliera delle negoziazioni nell’UE, che aumenta il rischio di pratiche abusive su più sedi di negoziazione. A tal fine, l’art. 25 bis del MAR impone alle autorità competenti di istituire un dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione sugli strumenti finanziari ottenuti in conformità dell’art. 25 del MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014).

In particolare, l’art. 25 bis del MAR prevede due differenti fasi:

  • la prima prevede che entro il 5 giugno 2026 le autorità competenti debbano istituire un dispositivo che consenta lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione relativi alle azioni
  • la seconda prevede che entro il 5 giugno 2028, tale dispositivo debba essere esteso anche ai dati di negoziazione relativi a obbligazioni e future.

Sulla base dell’analisi svolta da ESMA e dei criteri previsti dal MAR all’art. 25 bis par. 7, la Commissione inserisce nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 l’elenco delle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa per le azioni. Risulta, quindi, essere opportuno modificare il Regolamento delegato (UE) 2016/522 per includere il suindicato elenco.

Il Regolamento aggiorna inoltre l’allegato II del Regolamento delegato (UE) 2016/522, precisando gli indicatori di manipolazione del mercato di cui all’allegato I del MAR.

In particolare, specifica che tali indicatori devono essere applicati tenendo conto che le manipolazioni possono realizzarsi in periodi sia inferiori sia superiori a una giornata o a una singola sessione di negoziazione.

La manipolazione del mercato può, inoltre, essere effettuata anche attraverso ordini di compravendita o operazioni che determinano variazioni significative nel volume di uno strumento. Viene quindi chiarito nel citato regolamento delegato che, nell’applicare gli indicatori A, lett. a) e d), dell’allegato I del MAR, i suindicati soggetti prendano in considerazione anche gli ordini di compravendita o le operazioni che determinano variazioni significative nel volume di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni.

Inoltre, per tenere conto della possibilità di esposizioni indirette, viene chiarito che, ai fini dell’indicatore A, lett. b), dell’allegato I del MAR, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione anche gli ordini di compravendita o le operazioni da parte di persone che non detengono un’importante posizione di acquisto o di vendita ma che hanno un interesse o un’esposizione significativi relativamente a una variazione del prezzo dello strumento pertinente, anche attraverso richieste di margini o clausole relative al debito.

Al fine di migliorare la chiarezza e garantire la convergenza in materia di vigilanza vengono specificati ulteriormente alcuni elementi degli indicatori A, lett. b), d) ed e) (allegato I al MAR).

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