Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 826 del 29 gennaio 2026 (Pres. Carriero, Rel. Gigliotti), si è pronunciato sulla domanda di rimborso di operazioni di pagamento disconosciute dal cliente in caso di assenza di Strong Customer Authentication (SCA).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva disconosciuto 23 operazioni (bonifici, pagamenti online e POS) eseguite in poche ore per un importo complessivo di € 40.615,84, segnalando l’accaduto all’intermediario e sporgendo denuncia. L’intermediario, dopo aver respinto il reclamo, non si è costituito nel procedimento né ha prodotto controdeduzioni. Il Collegio ha preliminarmente riqualificato la posizione del ricorrente come “non consumatore”, risultando il conto destinato ad attività di impresa. Sul piano fattuale, ha poi rilevato che l’importo effettivamente disconosciuto ammontava a € 44.051,17, superiore a quanto domandato; tenuto conto del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e di un accredito già ricevuto dal ricorrente pari a una delle operazioni contestate (€ 6.935,43), ha rideterminato la somma effettivamente controversa in € 37.115,74.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato la disciplina sulla autenticazione forte (Strong Customer Authentication – SCA) prevista dalla PSD2 e dal relativo Regolamento Delegato UE 2018/389, ribadendo che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento è esclusa solo quando questi dimostri di aver utilizzato la SCA e provi una condotta dolosa o gravemente colposa dell’utente.
Ha precisato che “l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo“, gravando sul prestatore l’onere di provare la frode o la colpa grave del cliente. Tale onere, ha precisato il Collegio richiamando un proprio precedente di coordinamento (decisione n. 22745/2019), va assolto documentando elementi di fatto dai quali possa trarsi la prova, anche in via presuntiva, della colpa grave o del dolo dell’utente.
Non avendo l’intermediario assolto a tale onere probatorio, anche per la mancata costituzione nel procedimento, il Collegio ha ritenuto la mancanza di prova dell’autenticazione forte risolutiva e dirimente, qualificandola come prius logico rispetto alla valutazione della colpa del cliente: la prova della SCA viene quindi prima, logicamente, della verifica di un’eventuale negligenza dell’utente. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con condanna dell’intermediario alla restituzione di € 37.116,00, oltre al ristoro delle spese di assistenza difensiva pari a € 300,00.
