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Giurisprudenza

Risarcimento post incidente stradale e cessione del relativo credito

15 Luglio 2026

Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 25 giugno 2026, C‑277/25 – Pres. Jääskinen, Rel. Kornezov

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IX, con sentenza del 25 giugno 2026, C‑277/25 (Pres. Jääskinen, Rel. Kornezov) si è pronunciata sulla cessione del credito vantato da un danneggiato a titolo di risarcimento – a seguito di incidente stradale – verso l’impresa assicuratrice.

In tale occasione ha espresso il seguente principio di diritto “L’articolo 1, punto 2, nonché gli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest’ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall’altro, il risarcimento che le è stato già versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.

La Corte dapprima evidenzia come non vi sia alcuna disposizione della Direttiva 2009/103 che disciplini la cessione a terzi di un credito sorto a titolo di un’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli da parte di persone che hanno subito danni alle cose a causa di un incidente stradale.

L’obiettivo della Direttiva in oggetto, alla luce di quanto previsto dai considerando 2 e 20, è quello di assicurare la libera circolazione dei veicoli e al contempo garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’UE in cui il sinistro è avvenuto.

L’art. 3 co. 1 della citata Direttiva prevede, quindi, che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure idonee al fine di coprire tramite assicurazione la responsabilità civile di tuti i veicoli.

In tale contesto è necessario distinguersi l’obbligo di copertura assicurativa dalla portata del risarcimento dei danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato, in quanto, mentre il primo è disciplinato dal diritto unionale, il secondo è lasciato alla disciplina nazionale.

Gli Stati membri restano, quindi, liberi di determinare quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento.

Tale libertà è però limitata dalla Direttiva in oggetto poiché prevede l’obbligatorietà della copertura di alcuni danni a concorrenza di importi minimi già determinati.

In aggiunta un’altra limitazione apposta dalla Direttiva concerne i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento dei danni. Sono, infatti, individuate le categorie di vittime considerate particolarmente vulnerabili e previsto che sia obbligatoria la copertura dei danni a specifiche categorie di persone, nonché la copertura dei danni alle persone e alle cose di alcune categorie di persone.

Dal combinato disposto dell’art. 1, punto 2, e dell’art. 3, co.1 della Direttiva si evince come la protezione che debba essere assicurata si estende a ogni persona avente diritto, in forza del diritto nazionale della responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli.

Nel caso di specie il danneggiato di un incedente stradale, a seguito della liquidazione da parte della impresa assicuratrice – di importo inferiore rispetto a quello stimato – aveva stipulato dei contratti di cessione del credito con soggetti terzi, in modo tale che questi potessero agire per la differenza tra il valore del danno e quanto già risarcito dall’assicuratore.

I cessionari, precisa la Corte, però non possono essere assimilati alla persona lesa di cui all’art. 1 punto 2 della Direttiva.

La Corte ricorda altresì come il considerando 30 della Direttiva riconosce il diritto del danneggiato di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice. Tale diritto però non è altresì riconosciuto per i cessionari in quanto non vittime di incidenti.

In tale contesto la Corte ricorda la disposizione di cui all’art. 28 della Direttiva 2009/103 ai sensi della quale gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla persona lesa. Anche tale diposizione è però destinata al danneggiato e non al cessionario del credito.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che nessuna disposizione della Direttiva 2009/103 osta alla possibilità per gli Stati di prevedere un regime di cessione dei crediti derivanti dal verificarsi di un evento coperto da un contratto di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, alla conseguente possibilità per il cessionario di agire in giudizio per far valere il credito ceduto, in nome e per conto proprio.

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