ESMA, con Q&A n. 2890/2026, nell’ambito del Regolamento sulle attività di rating ESG, si è pronunciata in merito all’interpretazione dei due giorni lavorativi, prima dell’emissione del rating ESG, entro i quali deve essere realizzata la notifica al soggetto destinatario della valutazione ESG.
Dapprima si ricorda come l’art. 15 par. 12 del citato Regolamento (Regolamento (UE) 2024/3005) preveda che “i fornitori di rating ESG notificano l’elemento valutato o l’emittente dell’elemento valutato durante il loro orario di lavoro e almeno due interi giorni lavorativi prima della prima emissione del rating ESG, al fine di dare all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato la possibilità di informare i fornitori di rating ESG di eventuali errori fattuali”.
In particolare, ESMA ha precisato se nei due giorni lavorativi in oggetto debba essere compresa anche la notifica al soggetto valutato, la presentazione di una richiesta di accesso alle informazioni e la verifica dei dati.
ESMA, nella risposta alla questione posta, evidenzia come i due interi giorni lavorativi comprendano la notifica al soggetto valutato e la presentazione della richiesta di accesso al set informativo ai fini della verifica dei dati oggetto di rating, ma non la verifica dei dati stessi.
Eventuali proroghe del termine oltre i due giorni lavorativi ai fini della verifica dei fatti sono a discrezione dell’agenzia di rating. Una volta trascorso il periodo minimo di due giorni lavorativi interi, l’agenzia può procedere all’emissione della valutazione senza essere tenuta ad attendere commenti o conferme da parte del soggetto valutato o dell’emittente.

