ESMA, con Q&A n. 2719/2026, si è pronunciata in merito all’obbligo di notifica al soggetto valutato (e quindi oggetto di rating) o all’emittente, chiarendo se l’art. 15 par. 12 del Regolamento (UE) 2024/3005 (Regolamento sulle attività di rating ESG) si applichi esclusivamente alle valutazioni ESG emesse a partire dal 2 luglio 2026 (ovvero dalla data di entrata in vigore del citato regolamento).
Tale articolo prevede infatti che “i fornitori di rating ESG notificano l’elemento valutato o l’emittente dell’elemento valutato durante il loro orario di lavoro e almeno due interi giorni lavorativi prima della prima emissione del rating ESG, al fine di dare all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato la possibilità di informare i fornitori di rating ESG di eventuali errori fattuali”.
ESMA, nella risposta alla questione posta, delinea due differenti ipotesi rating ESG emessi prima del 2 luglio 2026. In particolare:
- se un rating ESG viene aggiornato o rivisto dopo il 2 luglio 2026
- se un rating ESG viene aggiornato o rivisto a seguito di una modifica sostanziale della sua metodologia dopo il 2 luglio 2026
In entrambi i casi deve essere comunicato al soggetto valutato per una verifica dei dati almeno una volta.
Invece, nei casi in cui eventi societari quali l’acquisizione o lo scorporo di una nuova entità giuridica all’interno dello stesso gruppo comportino l’assunzione della responsabilità per la metodologia e il portafoglio delle valutazioni ESG precedentemente emesse da un’altra entità del gruppo, ma non vi siano modifiche sostanziali alle metodologie, ciò non deve essere considerato come una nuova “prima emissione”.
Pertanto, non sussiste alcun obbligo di notifica ai sensi dell’art. 15, par.12 del Regolamento (UE) 2024/3005.

