Con la sentenza n. 16281/2026, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il principio di non discriminazione, unitamente al principio di libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione Europea, osta a una normativa nazionale che riservi ai dividendi percepiti da un ente non residente, costituito nelle forme del c.d. charitable trust, un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello previsto per una fondazione o un ente non commerciale residente nel territorio dello Stato.
Più precisamente, ai fini dell’applicazione delle tutele eurounitarie, la nozione di equiparabilità tra enti non presuppone l’uguaglianza formale delle strutture organizzative o dei controlli interni, quanto piuttosto l’analogia della funzione e l’omogeneità dello scopo benefico o ideale perseguito, rimanendo del tutto irrilevante il regime tributario a cui il soggetto passivo è sottoposto nel proprio Paese di residenza.
Nel caso vagliato dalla Suprema Corte, la ricorrente – charitable trust di diritto inglese – aveva percepito tra il 2006 e il 2011 dividendi derivanti dalla partecipazione azionaria in alcune società di diritto italiano.
In particolare, tali proventi venivano assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta superiore rispetto al regime agevolato previsto per gli enti non commerciali e le fondazioni residenti in Italia, i quali avevano accesso, invece, ad un’esenzione del novantacinque per cento della base imponibile.
Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per le maggiori somme trattenute, il trust adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che, tuttavia, respingeva le doglianze del contribuente, negando la comparabilità del charitable trust con le fondazioni nazionali, invocando, da un lato, la diversità delle strutture giuridiche e dei controlli interni e, dall’altro, la totale esenzione da imposte di cui il trust beneficiava nel Regno Unito.
La statuizione veniva confermata dal Giudice di seconde cure e, avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle libertà fondamentali sancite nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.
Il Collegio giudicante ha censurato la decisione di merito rilevando come la disparità di trattamento fondata sulla sola residenza o sulla veste giuridica estera configuri una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali.
I Giudici di legittimità hanno poi chiarito che detenere partecipazioni in società commerciali non muta la natura non lucrativa del socio e che l’equiparabilità fiscale deve basarsi su un criterio funzionale: lo strumento tipico del diritto interno per perseguire le medesime finalità solidaristiche di un charitable trust è proprio la fondazione, rendendo i due soggetti pienamente assimilabili.
In definitiva, la Corte ha riaffermato l’obbligo di estendere il regime di esenzione parziale degli utili anche agli enti non residenti analoghi, escludendo che le differenze formali di vigilanza o l’esenzione fiscale goduta nello Stato d’origine possano giustificare un prelievo discriminatorio nello Stato della fonte reddituale.

