ESMA, con Q&A n. 2889/2026, si è pronunciata in merito alle tipologie di attività di consulenza rilevanti ai fini della separazione delle attività di cui all’art. 16, par. 1, lett. a) del Regolamento sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005).
L’art. 16 disciplina, infatti la separazione delle attività commerciali, prevedendo che i fornitori non possano svolgere determinate attività tra cui quelle di consulenza rivolte a investitori o imprese.
ESMA, nella risposta alla questione posta, evidenzia come i tipi di attività di consulenza che richiedono una separazione siano quelle che potrebbero incidere sull’indipendenza e sull’imparzialità delle valutazioni emesse, pubblicate o distribuite dal fornitore.
Ad esempio, aiutare i clienti a migliorare il proprio rating ESG fornendo consulenza in materia di informativa sulla sostenibilità, indicatori chiave di prestazione (KPI) o strategie di sostenibilità.
Al contrario, le attività di consulenza estranee ai rating ESG – quali quella fiscale e contabile, come la promozione di strutture fiscalmente efficienti – non dovrebbero essere considerate come un servizio che giustifichi una separazione giuridica dalle attività di rating ESG nel contesto dell’art. 16, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/3005.

