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Derivati speculativi: deducibilità delle svalutazioni IRES inerenti

10 Luglio 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 122 del 15 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha affermato la deducibilità a fini IRES dei componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura, quando risultano inerenti all’attività d’impresa concretamente esercitata.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la deducibilità delle svalutazioni relative a derivati aventi a oggetto commodities energetiche, pur qualificati contabilmente come strumenti “speculativi”, in quanto strettamente collegati all’attività svolta dalla società istante

La questione si inserisce nell’ambito dell’articolo 112 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati. La norma prevede che concorrano alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati alla data di chiusura dell’esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, diversi dalle microimprese, i componenti negativi correttamente imputati a conto economico assumono rilievo anche ai fini fiscali.

Il requisito dell’inerenza continua tuttavia ad assumere un ruolo centrale per la deducibilità delle componenti negative, soprattutto con riferimento ai derivati speculativi. In tale ambito, la giurisprudenza ha frequentemente escluso la deducibilità delle perdite derivanti da operazioni prive di collegamento con l’attività concretamente svolta dall’impresa, pur a fronte della piena imponibilità dei corrispondenti componenti positivi.

Nel caso esaminato, la società operava nel settore della produzione e commercializzazione di energia e aveva concluso operazioni in futures e commodity swap aventi come sottostante energia elettrica, gas naturale, quote di emissione e altre commodities energetiche.

Tali operazioni erano state contabilizzate come derivati non di copertura e avevano generato una variazione negativa di fair value imputata a conto economico. Secondo la contribuente, l’attività di negoziazione si inseriva nel contesto della propria ordinaria operatività, caratterizzata dalla costante esposizione alla volatilità dei prezzi dei mercati energetici e dalla consolidata conoscenza delle relative dinamiche. Ciò comportava, secondo la prospettazione dell’istante, la deducibilità ai fini IRES dei relativi componenti negativi, potendo affermarsi l’inerenza degli stessi all’attività d’impresa concretamente svolta.

L’Agenzia ha condiviso tale impostazione. La risposta evidenzia infatti che il sindacato d’inerenza richiede una valutazione in concreto delle caratteristiche dell’attività esercitata e delle finalità perseguite attraverso gli strumenti derivati.

Nel caso di specie, i derivati avevano a oggetto le medesime commodities che la società acquistava, utilizzava e commercializzava nell’ambito della propria attività caratteristica. Inoltre, l’attività di negoziazione era svolta dalle stesse strutture aziendali incaricate di monitorare i mercati energetici e di gestire le esposizioni economiche derivanti dalla volatilità dei prezzi dell’energia, del gas e delle quote di emissione.

Particolarmente significativo è il passaggio nel quale l’Agenzia valorizza la funzione concretamente svolta dai derivati. Pur qualificati contabilmente come strumenti non di copertura, essi risultavano infatti inseriti in un più ampio contesto di analisi dei mercati energetici, gestione delle oscillazioni dei prezzi e ottimizzazione delle attività di approvvigionamento e vendita.

In questa prospettiva, l’attività di trading costituiva una modalità ulteriore di sfruttamento delle competenze maturate nel settore e di presidio dei mercati di riferimento. L’operatività in derivati consentiva, in altri termini, di monitorare costantemente l’andamento dei mercati energetici, affinare le proprie strategie di acquisto e vendita e gestire con maggiore efficacia l’esposizione economica derivante dall’attività produttiva, contribuendo così al presidio dei rischi tipici del settore.

Secondo l’Agenzia, pertanto, anche la componente speculativa può rappresentare un’estensione coerente dell’operatività ordinaria dell’impresa quando si sviluppa all’interno del medesimo contesto economico nel quale essa opera. Da ciò consegue che le svalutazioni da fair value dei derivati non di copertura oggetto dell’interpello, essendo inerenti all’attività esercitata, sono deducibili ai fini IRES.

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