IVASS, con provvedimento n. 171 dell’8 luglio 2026, ha apportato delle modifiche ed integrazioni al suo Regolamento n. 55 dell’11 aprile 2024 relativo alle disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata – tramite RIGA – dei dati anagrafici di cui agli artt. 190 e 190 bis del Codice delle assicurazioni private (d. lgs. 209/2005).
Il particolare, all’art. 9 co. 3 del Regolamento IVASS 55/2024 viene previsto che lei imprese di cui all’art. 3 co. 1 debbano inserire in RIGA (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi):
- le informazioni anagrafiche e societarie dell’impresa segnalante riguardanti i soggetti che ricoprono determinate cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi, anche laddove proposti per l’autorizzazione dell’IVASS in base alle disposizioni del Codice:
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- degli organi di amministrazione, gestione e controllo
- dei titolari delle funzioni fondamentali presso l’impresa e, in caso di loro esternalizzazione, anche dei responsabili presso i fornitori
- degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute
- dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione
- dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.
- i dati anagrafici delle altre imprese appartenenti al gruppo.
L’art. 16 del Regolamento IVASS 55/2024, invece, viene modificato prevedendo che le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione, debbano essere trasmesse attraverso RIGA nei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza, in maniera tempestiva, e comunque non oltre 30 giorni.
Da detti termini restano escluse le informazioni riguardanti l’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ex art. 76 del Codice delle assicurazioni e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 88/2022. Tali dati devono essere, infatti, tramessi attraverso RIGA non oltre 15 giorni, anche nel caso in cui sia necessaria una preventiva autorizzazione di IVASS. Eventuali deroghe, giustificate da eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente autorizzate da IVASS.
Nell’ipotesi di esternalizzazione di funzioni fondamentali ovvero di funzioni o attività essenziali o importanti, l’impresa segnalante effettua la trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste attraverso RIGA in modo tempestivo non oltre 30 giorni dalla data di efficacia del contratto di esternalizzazione. Nell’ipotesi di mero rinnovo o proroga dei contratti, la trasmissione viene realizzata solo attraverso RIGA.
Per quanto attiene alle informazioni di cui all’art. 14 del Regolamento IVASS 55/2024 – ossia le partecipazioni – sono trasmesse attraverso RIGA non oltre 15 giorni.
Per quanto riguarda, invece, l’inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche riguardanti gli organi sociali e le funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell’applicativo.
RIGA si precisa, fornisce le funzionalità per verificare l’avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l’attenzione da parte dell’impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.
Da ultimo si evidenzia come le modifiche in oggetto entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione.
