Con la sentenza n. 85/2026, la Corte Costituzionale ha scrutinato la legittimità dell’art. 20, comma 6, D. Lgs. n. 112 del 1999, per giungere ad affermare che il diritto alla riscossione dei tributi erariali resta soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile, non potendosi ammettere un’applicazione in via analogica del termine quinquennale previsto, invece, per i tributi locali, quali l’IMU, oppure per i crediti di matrice previdenziale.
In tale scenario, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni esclude, infatti, la natura periodica della prestazione erariale, configurando quest’ultima un’obbligazione autonoma e unitaria che sorge, anno per anno, in base ad una nuova valutazione dei presupposti impositivi.
In estrema sintesi, il giudizio principale traeva origine dall’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di un contribuente, annullando un’intimazione di pagamento notificata nell’agosto del 2022 a fronte di un precedente atto risalente al mese di aprile del 2011.
Sebbene l’Amministrazione finanziaria avesse invocato le proroghe e le sospensioni connesse all’emergenza pandemica da COVID-19 per sostenere la tempestività della notifica dell’atto d’imposizione, il Giudice remittente revocava in dubbio la compatibilità costituzionale del termine di prescrizione decennale applicato – conformemente al consolidato orientamento della Corte di cassazione – al diritto di riscossione dei tributi statali.
In questa prospettiva, il giudice a quo denunciava l’incompatibilità del predetto art. 20, comma 6, D. Lgs. n. 112/1999 con gli artt. 3, 97 e 111 della Carta fondamentale, deducendo, nell’ordine, l’irragionevole disparità di trattamento rispetto al termine quinquennale stabilito per i tributi locali, il contrasto con il principio di efficienza dell’azione amministrativa nell’epoca delle notifiche telematiche e, da ultimo, l’asimmetria rispetto ai più brevi termini di decadenza concessi all’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento.
Su queste premesse, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibili e parzialmente non fondate o manifestamente infondate le doglianze sollevate dal Giudice rimettente.
In via preliminare, la Corte ha ritenuto inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza le censure relative all’art. 20, comma 6, D. Lgs. n. 112 del 1999.
Dipoi, nel merito, il Giudice delle leggi ha respinto la tesi avanzata in relazione alla violazione del principio di eguaglianza, chiarendo che i tributi locali e i tributi erariali rispondono a paradigmi normativi non omogenei e non comparabili, giacché i primi possiedono una natura periodica che difetta, in maniera ontologica, nei secondi.
Parimenti, sono state rigettate le censure avanzate in relazione all’art. 97 della Costituzione, posto che la riduzione delle tempistiche tecniche previste per la notifica mezzo posta elettronica certificata non tocca i parametri sostanziali di ragionevolezza del termine prescrizionale.
In tale ambito, quindi, non sussiste alcuna incoerenza sistematica rispetto ad altri istituti di decadenza o di perenzione previsti nell’ordinamento giuridico.
La Corte Costituzionale ha poi ritenuto manifestamente infondato il richiamo al principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., in quanto trattandosi di un parametro esclusivamente processuale che non può trovare applicazione alla prescrizione, che si configura, viceversa, come un istituto di diritto sostanziale.
Concludendo sul punto, il Giudice delle leggi ha statuito che la scelta di mantenere il termine decennale rientra nell’ampia discrezionalità del Legislatore nel bilanciare l’interesse fiscale dello Stato e l’affidamento del contribuente, senza che la digitalizzazione delle notifiche dei provvedimenti impositivi o il parallelismo con i termini di decadenza dell’accertamento inficino la legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 6, D. Lgs. n. 112/1999.
