Consob ha avviato una consultazione pubblica in merito alle modifiche al Regolamento Emittenti che disciplinano il c.d. meccanismo del whitewash previsto specificamente per l’esclusione dell’esercizio del diritto di recesso dei soci, in riferimento agli emittenti di nuova quotazione.
Dapprima si ricorda come il 29 aprile 2026 sia entrata in vigore la Legge Capitali (d.lgs. 47/2026) che ha introdotto nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione IV.1 del TUF la disciplina gli emittenti di nuova quotazione al fine di incentivare l’accesso al mercato dei capitali.
In particolare, il nuovo regime distingue tra:
- le modifiche dello statuto deliberate da un’emittente di nuova quotazione prima della presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione, riconoscendo il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione di tali modifiche
- le altre modifiche dello statuto assunte a seguito della quotazione, riconoscendo ai suindicati soci il diritto di recedere, salvo che sia stata esercitata dall’emittente l’opzione di esclusione statutaria dell’applicazione dell’art. 2437 C.c.
L’art. 154.4 comma 2, consente all’autonomia statutaria di escludere l’applicazione dell’art. 2437, comma 1, C.c., che prevede fattispecie inderogabili di recesso, facendo salvo “il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso a deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell’oggetto sociale quando altera in modo rilevante il rischio d’impresa”.
Tuttavia, il comma 3 chiarisce che il diritto di recesso può essere escluso anche in tale ultima ipotesi, quando la relativa deliberazione di modifica statutaria sia approvata dall’assemblea straordinaria con il meccanismo del c.d. whitewash, ovvero con il “voto favorevole della maggioranza dei soci dell’emittente presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento”.
La medesima disposizione regolamentare, in relazione a quest’ultimo profilo, ha demandato a Consob il potere di determinare i criteri applicativi per l’individuazione dei “soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento”.
Pertanto, più nel dettaglio, la consultazione di Consob si concentra proprio sulla definizione del concetto di detenzione congiunta delle partecipazioni, ai fini dell’applicazione del meccanismo del whitewash, previsto anche per le deliberazioni delle PMI quotate che vogliano adottare la disciplina degli emittenti di nuova quotazione.
Consob pone quindi in consultazione delle modifiche al Regolamento emittenti, al fine di adeguarla alla riforma operata dalla Legge Capitali e favorire un’applicazione coerente, trasparente e proporzionata del meccanismo del whitewash.
In particolare, nel documento oggetto di consultazione sono state analizzate tre differenti opzioni di modifica all’articolato del Regolamento emittenti; Consob ha tuttavia ritenuto più idonea l’opzione 2 che fa ricadere nel concetto di detenzione congiunta:
- gli aderenti a patti parasociali ex art. 101-bis, co.4-bis, lett. a) del TUF
- i soggetti legati da rapporti di controllo, diretto o indiretto, ex art. 93 del TUF
- le società sottoposte a comune controllo
- una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, o i direttori generali
- un soggetto e il coniuge, il convivente e i parenti in linea retta entro il secondo grado nonché i figli del coniuge e del convivente.
Rispetto all’opzione 1, infatti, l’interpretazione di detenzione congiunta delle partecipazioni di maggioranza prescelta da Consob (ovvero l’opzione 2) amplia in modo mirato il perimetro della prima, includendo altre fattispecie legate a rapporti familiari stretti, in aggiunta consente l’accorpamento automatico delle partecipazioni da neutralizzare: infatti, si intercettano le relazioni familiari che possono incidere sulla determinazione del voto, senza ricorrere a clausole generali o a valutazioni discrezionali suscettibili di dare origine a dubbi applicativi.
Essa consente, inoltre, un accorpamento automatico delle partecipazioni da neutralizzare, preservando la prevedibilità delle decisioni assembleari e riducendo il rischio di contenzioso rispetto a soluzioni fondate su valutazioni caso per caso.
La modifica, in conseguenza della scelta per l’opzione 2, inserirebbe pertanto al citato regolamento un nuovo articolo, il 144-sexiesdecies “Criteri applicativi della detenzione congiunta”.
La presente consultazione sarà aperta per 30 giorni dalla pubblicazione della stessa avvenuta il 1° luglio 2026.

