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Giurisprudenza

Obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. ed eccezione di inadempimento

29 Giugno 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 24 giugno 2026, n. 21567 – Pres. Rossetti, Rel. Saija

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 24 giugno 2026, n. 21567 (Pres. Rossetti, Rel. Saija), si è pronunciata sull’onere della prova in caso di violazione dell’obbligo di salvataggio nei contratti assicurativi.

Nella presente occasione la Corte ha espresso il seguente principio di diritto “in tema di contratto di assicurazione, la violazione dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c. da parte dell’assicurato non può costituire oggetto di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell’assicuratore, ma di normale eccezione fondata su un fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione indennitaria, sicché grava sull’assicuratore stesso l’onere di provarne i fatti costitutivi”.

In particolare, la Corte ricorda come nel contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1882 C.c., l’equilibrio del sinallagma dell’accordo deve essere rinvenuto nello scambio tra promessa di pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore contro l’esborso del corrispettivo pattuito da parte dell’assicurato.

Tali prestazioni si configurando come quelle principali del contratto.

Diversamente, l’obbligo di salvataggio non costituisce la controprestazione del pagamento dell’indennizzo, qualificandosi come una prestazione secondaria o accessoria.

A sostegno di ciò deve ricordarsi come l’art. 1915 C.c. riconosca il diritto dell’assicurato alla ricezione dell’indennità – sebbene ridotta – anche nell’ipotesi in cui abbia colposamente violato l’obbligo di salvataggio.

Per quanto attiene l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.c., la Corte evidenzia come questa possa in generale riguardare tanto le prestazioni principali del contratto, quanto quelle secondarie o accessorie.

Tuttavia, nel caso dell’obbligo di salvataggio, va esclusa la possibilità di ricorrere all’eccezione di inadempimento, posto che tale obbligo non si pone in termini di corrispettività rispetto alla controprestazione di pagamento dell’indennizzo, essendo prevista dallo stesso art. 1915 c.c. la sanzione per il relativo inadempimento, ovvero la perdita del diritto all’indennità, in tutto o in parte, non la risoluzione del contratto.

Se quindi, conclude la Corte, già la legge prevede che un simile inadempimento dell’assicurato ha quale effetto quello della liberazione (totale o parziale) dell’assicuratore dalla propria obbligazione principale, l’eccezione in discorso si rivela ultronea, perché ciò che in realtà l’assicuratore sta invocando è un fatto estintivo dell’obbligazione stessa, il cui onere non può che gravare sulla parte che lo invoca.

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