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Giurisprudenza

Sull’assenza della sottoscrizione della banca nei contratti bancari

19 Giugno 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 02 giugno 2026, n. 17409 – Pres. Scoditti, Rel. Caprioli

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza n. 17409 del 02 giugno 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Caprioli) si è pronunciata in merito all’assenza della sottoscrizione della banca nei contratti bancari.

In particolare, ai sensi dell’art. 117 co. 1 del TUBi contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Il requisito della forma scritta, precisa la Corte, è da intendersi in senso funzionale, in quanto destinato alla tutela del cliente.

È, quindi, rispettato il citato requisito nell’ipotesi in cui i contratti bancari siano redatti per iscritto e sia consegnata una copia al cliente, pur non presentando la sottoscrizione della banca, in quanto il suo consenso può essere desunto dai comportamenti concludenti da questa assunti.

La Corte – in richiamo delle Sezioni Unite 898/2018 – ha precisato come il requisito di forma previsto dal TUF sia composito poiché vi rientra anche la consegna del contratto stesso.

La tutela del cliente, infatti, si attua prima tramite il perfezionamento del contratto e poi attraverso la sua consegna in modo tale da agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente.

Nonostante ciò, deve evidenziarsi come la mancata consegna non incida sulla validità del contratto.

In conformità a quanto dichiarato dalle già citate Sezioni Unite, quindi, deve ritenersi che la sottoscrizione della banca non rilevi nell’ipotesi in cui lo scopo perseguito dal legislatore sia stato raggiunto, poiché vi è la presenza della sottoscrizione del cliente e la consegna del relativo documento.

Il consenso della banca può quindi desumersi dalla consegna del documento negoziale, dalla raccolta della firma del cliente e dall’esecuzione dell’accordo.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto non rispettato il requisito di forma alla luce della mancanza della sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte della banca ma solo del correntista.

La Corte territoriale, ritiene la Cassazione, ha errato nel non dare rilievo ai succitati comportamenti concludenti dell’intermediario.

Per tale motivo la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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