Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 976 del 4 febbraio 2026 (Pres. Carriero, Rel. Perlingieri), si è pronunciato in materia di esercizio del diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario da parte del cliente, soffermandosi sui tempi in cui lo stesso deve avvenire e sulle somme che l’intermediario può pretendere in sede di estinzione del rapporto.
La decisione è originata dal ricorso di una società che, in fase di pre-liquidazione, chiedeva all’intermediario l’estinzione dei rapporti in essere; la banca, dopo aver proceduto senza indugio alla chiusura della carta di credito intestata alla società e del servizio di internet home banking in uso alla stessa, opponeva l’esigenza di tempi più prolungati per il recesso dal rapporto di conto corrente, in ragione degli sconfinamenti non autorizzati posti in essere dalla società; sconfinamenti che, comunque, erano stati tempestivamente ripianati al momento della formalizzazione dell’esercizio del diritto di recesso ad opera della ricorrente.
Quest’ultima, dunque, domandava la retrodatazione del recesso (di cui la banca aveva dato atto soltanto dieci giorni dopo la formalizzazione della relativa richiesta), la restituzione di somme illegittimamente addebitate nelle more della chiusura del conto e il risarcimento dei danni patiti in ragione del tempo e dell’energia impiegati per ottenere (nei locali dell’intermediario) quanto richiesto e per la redazione del ricorso all’Arbitro.
Avendo l’intermediario preliminarmente contestato l’ammissibilità del ricorso, in quanto generico, carente sotto il profilo probatorio e volto alla condanna di un facere infungibile (la retrodatazione dell’estinzione), il Collegio ha in primo luogo ribadito il costante insegnamento per cui si ritiene “ammissibile la domanda volta ad accertare appunto l’efficacia del recesso e l’eventuale ricalcolo del saldo di conto (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 2837 del 2025)”.
Nel merito, il Collegio ha evidenziato che il diritto di recesso dal rapporto di c/c è regolato dall’art. 1855 C.c., alla stregua del quale – salva diversa pattuizione – ciascuna parte può recedere al rapporto di conto corrente a tempo indeterminato con un preavviso di 15 giorni.
Rilevato, tuttavia, che il contratto concluso tra le parti prevedeva il diritto del cliente di recedere dal rapporto con un preavviso di un giorno, e che – come riconosciuto da alcuni precedenti: ABF Napoli n. 5831/2025, ABF Roma n. 4340/2017 – la presenza di un saldo negativo non legittima l’intermediario a sottrarsi alla regola contrattuale, riconosce che la banca avrebbe dovuto estinguere il c/c il giorno successivo alla formalizzazione della richiesta del cliente e tenerlo “indenne dalle spese eventualmente maturate tra tale data e l’effettiva elaborazione dei conteggi necessari a perfezionare l’estinzione del rapporto“, principio quest’ultimo in base al quale si devono valutare le richieste restitutorie avanzate dai clienti (che, nel caso di specie, vengono rigettate in quanto “di valore irrisorio”).
L’Arbitro, inoltre, ribadisce che gli intermediari, ove non spendano la massima sollecitudine nella soddisfazione delle richieste di chiusure dei conti correnti, violano anche gli obblighi di correttezza e diligenza professionale sanciti dagli artt. 1175 e 1176, co. 2°, C.c. (e, sul punto, sono richiamati ABF Roma n. 3779/2019, ABF Napoli nn. 1340/2016 e 4751/2023, ABF Milano n. 22890/2020).
Quanto, infine, alle richieste risarcitorie, il Collegio respinge la domanda perché “il danno è indicato in via puramente nominale e non sono forniti criteri di computo dello stesso”, ricordando sul punto che il potere di liquidare il danno in via equitativa non esime la parte interessata dal dimostrare “non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre“ (la citazione riportata nella decisione è tratta da ABF Coll. coord. n. 26/2024).
Di conseguenza, il Collegio non accoglie il ricorso.
