WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative


Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/06


WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Trasparenza fiscale: la confisca è diretta e sfugge al 21-ter

10 Giugno 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia

Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2026, n. 14990 – Pres. Andreazza, Rel. Gentili

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza del 27 aprile 2026, n. 14990  (Pres. Andreazza, Rel. Gentili) si è pronunciata in merito al regime di trasparenza fiscale, il risparmio di spesa e la natura diretta o per equivalente dell’ablazione.

Laddove l’autore dell’illecito abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, il profitto derivante dal risparmio di imposta si trasferisce immediatamente sulla sua persona, quale socio cui sono direttamente imputati i redditi sociali.

L’ablazione disposta sui suoi beni integra, pertanto, una confisca direttaa funzione recuperatoriae non una confisca per equivalente, restando così estranea al meccanismo mitigatorio collegato al divieto di ne bis in idem di cui all’art. 21-ter D.Lgs. n. 74/2000. Queste le conclusioni cui è giunta la Terza Sezione penale con la sentenza n. 14990 del 27 aprile, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato confermando la misura ablatoria disposta nei gradi di merito.

La vicenda riguarda l’amministratore di tre società, condannato per altrettanti reati tributari – emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), dichiarazione fraudolenta mediante uso delle medesime (art. 2) e dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000) – con applicazione della confisca, diretta o per equivalente, del profitto conseguito, pari a circa 253.000 euro.

In parziale riforma della condanna in primo grado, la Corte di appello aveva rimodulato in melius il trattamento sanzionatorio, in ciò valorizzando, ai sensi dell’art. 21-ter, le sanzioni amministrative tributarie medio tempore divenute definitive nei confronti della società.

Con il primo motivo di ricorso – qui di interesse – l’imputato lamentava che il medesimo meccanismo compensativo avrebbe dovuto operare anche sul quantum della confisca per equivalente, in ragione della natura prettamente sanzionatoria riconosciuta a tale misura.

Nel rigettare la censura sollevata dal ricorrente, la Suprema Corte muove dal più recente orientamento giurisprudenziale raggiunto sul tema, con specifico al caso in cui la misura operi nell’ambito dei reati tributari.

Già le Sezioni Unite (sent. 8 aprile 2025, n. 13783) avevano infatti recentemente chiarito che la confisca per equivalente del profitto assolve, al pari di quella diretta, a una funzione principalmente recuperatoria, pur potendo assumere connotati sanzionatori – e finanche punitivinel momento in cui si estenda a beni eccedenti il valore economico effettivamente ritratto dall’illecito, andando cioè oltre la precisa misura del profitto; principio, questo, poi declinato, per le fattispecie dichiarativi, nel senso della natura sanzionatoria della confisca per equivalente disposta, ex art. 12-bis, a carico della persona fisica distinta dall’ente che abbia beneficiato del reato (Cass. Pen., Sez. III, sent. 17 febbraio 2026, n. 6287).

Nel caso di specie, l’imputato aveva optato, quanto a una delle società, per il regime di trasparenza fiscale, assumendo dunque su di sé – quale unico socio – gli oneri fiscali gravanti sull’ente, con conseguente imputazione diretta ed automatica dei redditi della società.

Di conseguenza, il profitto del reato, consistente nel risparmio di imposta, si era immediatamente trasferito sulla sua persona, sicché l’ablazione operata sui suoi beni doveva essere ritenuta non già una confisca per equivalente, bensì una confisca diretta, in quanto incidente proprio sulle somme costituenti profitto. In altri termini, a prescindere dalla necessità di verificare con precisione se la confisca abbia effettivamente effetti sanzionatori o punitivi nel singolo caso, la confisca per equivalente deve, per essere tale, colpire un bene che non costituisca il profitto del reato, né la sua diretta derivazione economica

Ove, invece, l’ablazione attinga proprio provviste dotate di tale caratteristica, non di confisca per equivalente si tratta, ma di confisca diretta, la cui funzione essenzialmente recuperatoria non è in discussione.

Da tale considerazione non può, quindi, che discendere l’inapplicabilità dell’art. 21-ter che, nel richiamare espressamente le “sanzioni”, vede escluse in radice dal suo ambito applicativo quelle misure che, invece, palesino una natura prettamente recuperatoria.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 7 Luglio
Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/06


WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche


Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/06