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Giurisprudenza

Sull’applicazione retroattiva della lex mitior

5 Giugno 2026

Fabio Povegliano, Avvocato Praticante del Foro di Treviso

C.G.T. di primo grado di Roma, Sez. 33, 16 febbraio 2026, n. 2288 – Pres. e Rel. Papa

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 2288/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha disapplicato l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 poiché ritenuto in contrasto con l’art. 49, paragrafo 1 della Carta di Nizza.

Nella vicenda il Contribuente contestava la parziale illegittimità dell’atto impugnato con riferimento alle sanzioni applicate, in ragione della sopravvenuta rimodulazione delle stesse ad opera del D.Lgs. n. 87/2024. In particolare, era stato evidenziato come l’esclusione della portata retroattiva di tale norma, prevista all’art. 5 del citato decreto, si ponesse in contrasto con il principio del favor rei ovvero della lex mitior di matrice penalistica

Il Collegio, dopo aver evidenziato che con la sentenza n. 1274/2025 la Cassazione aveva ritenuto legittima la deroga prevista da tale articolo, ha rammentato come la stessa Suprema Corte, con la successiva sentenza n. 8716/2025, abbia demandato ai Giudici di merito il compito di pronunziarsi sull’applicabilità o meno al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta. 

Nel ritenere il dettato normativo dell’art. 5 “non aderente al contesto normativo e giurisprudenziale vigente in Europa”, la Corte ha operato plurimi richiami alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni (Grupa Warzywna Sp. C-935/19, NE C-205/20) e in punto di applicazione retroattiva delle norme più favorevoli ex art. 49, paragrafo 1 della Carta di Nizza ed ex artt. 6 e 7 della CEDU (Ekostroy C-61/23, Baji Trans C-544/23).

Con particolare riferimento alla retroattività della lex mitior, il Giudice si è soffermato ad analizzare approfonditamente quanto affermato dalla CGUE nella citata sentenza Baji Trans, nella quale, dopo essere stato osservato che l’art. 49 della Carta di Nizza contiene le medesime garanzie previste dall’art. 7 della CEDU, è stata affermata la necessità di disapplicazione di qualsiasi norma del diritto nazionale contraria alle disposizioni del diritto dell’Unione dotate di efficacia diretta “qualora non sia possibile procedere a un’interpretazione della norma nazionale in modo conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione”. 

Sul punto, il Collegio ha richiamato anche quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 63/2019, la quale, come osservato, “ha riconosciuto che l’estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione punitiva è conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell’art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali”. 

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha ritenuto applicabili alle sanzioni tributarie i principi di proporzionalità e di retroattività della lex mitior sopra richiamati in quanto esse:

  1. vengono irrogate a seguito della condotta illecita di natura amministrativa-tributaria;
  2. hanno natura punitiva e deterrente;
  3. risultano particolarmente severe (circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa relazione accompagnatoria alla L. n. 111/2023 in cui si evidenzia come “le sanzioni amministrative attualmente previste raggiungano livelli intollerabili, che si discostano sensibilmente da quelle in vigore in altri Paesi, conducendo a una pretesa complessiva di fatto abnorme”).

Alla luce delle considerazioni svolte supra, il Giudice ha disapplicato l’art. 5 del D. Lgs. n. 87/2024 ed imposto all’Amministrazione finanziaria di rideterminare le sanzioni irrogate tenendo conto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 472/1997

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