Fra le criticità correlate agli effetti della revocatoria fallimentare, il tema della revocabilità dell’estinzione anticipata di un mutuo bancario è forse quello di maggiore impatto operativo per gli operatori bancari.
Della questione se ne occuperà ampiamente la terza relazione del webinar organizzato dalla nostra rivista per il giorno 25 giugno 2025 “Revocatoria fallimentare: novità per le banche – Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente“.
Ai sensi dell’art. 164, c. 1 CCII (già art. 65 L.F.), sono privi di effetto rispetto ai creditori i c.d. pagamenti anticipati, riferiti a debiti non ancora scaduti alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (o del fallimento), effettuati nei due anni anteriori alla pronuncia stessa.
Trattasi di un’ipotesi di inefficacia di diritto che opera automaticamente in presenza di un fatto oggettivo rappresentato dal pagamento del debitore al creditore, in anticipo rispetto alla scadenza e in prossimità della liquidazione giudiziale: l’inefficacia è fondata in sostanza su una presunzione d’illegittimità legata al compimento dell’atto, che si applica a prescindere dalle condizioni soggettive del debitore e del creditore e senza considerare l’eventuale natura privilegiata del credito adempiuto.
Il curatore che agisca in revocatoria fallimentare, quindi, si limiterà a dimostrare la data di scadenza del credito e l’esecuzione del pagamento nel periodo sospetto, non essendo ammesso il sindacato del giudice volto a valutare le ragioni del pagamento e l’eventuale vantaggio ottenuto dal creditore.
La giurisprudenza consolidata ribadisce infatti che ai fini dell’inefficacia del pagamento anticipato sono irrilevanti i motivi giustificativi addotti — tra cui il fatto che il debito fosse connesso a un finanziamento a tasso particolarmente elevato, o che fosse denominato in una valuta estera soggetta ad apprezzamento — poiché la norma opera come presunzione assoluta, prescindendo da ogni valutazione di convenienza economica per il debitore.
Tuttavia, la Cassazione (n. 1760/2014), ha specificato che l’estinzione anticipata da parte del mutuatario del debito derivante dalla stipulazione di un mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, costituendo esercizio di un diritto potestativo accordato al debitore direttamente dalla legge, di cui il mutuante non può che subire gli effetti, non è colpita, in caso di fallimento del solvens, dall’inefficacia statuita dall’art. 65 L. Fall. (in caso di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare): secondo la Cassazione, tale conclusione trova fondamento nella spiccata specialità della disciplina del credito fondiario, in ragione della rilevanza degli interessi perseguiti dalla legislazione di settore.
La riproduzione nel contratto di una disposizione di legge inderogabile, quale quella contemplata dall’art. 40 del TUB, che attribuisce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito, non può infatti ritenersi espressione dell’autonomia negoziale delle parti, posto che queste non hanno la possibilità di optare per una diversa regolamentazione del rapporto.
Quanto alle conseguenze della dichiarazione d’inefficacia sulla posizione della banca nello stato passivo, quest’ultima resterà comunque creditrice della somma mutuata, con diritto di ammissione al passivo per la somma erogata in virtù del mutuo revocato, purché all’inefficacia dell’atto non consegua l’estinzione del credito sottostante.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 28352/2025, ha ulteriormente sviluppato questo orientamento con riguardo al mutuo solutorio (erogato per ripianare pregresse esposizioni della mutuataria verso la medesima banca), confermando che il contratto di mutuo non è nullo per il solo fatto che le somme erogate siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Tuttavia, la specifica destinazione delle somme al ripianamento del saldo negativo di pregresse linee di credito rende inefficace la garanzia ipotecaria formalmente rilasciata per il finanziamento fondiario, con ammissione del credito bancario in chirografo.
L’effetto restitutorio è quindi chirografario: la banca recupera il titolo creditorio, ma perde il rango privilegiato. La conversione del rischio — da chirografario a ipotecario — è precisamente il risultato che la revocatoria mira a neutralizzare.
Revocatoria fallimentare dell’estinzione anticipata del mutuo e conseguenze sulle garanzie ipotecarie
L’estinzione di un mutuo ipotecario può esporre l’intermediario a rilevanti profili di rischio laddove, successivamente, intervenga una procedura concorsuale nei confronti del debitore e venga esercitata un’azione revocatoria sugli atti estintivi o sui pagamenti effettuati.
La criticità principale deriva dal fatto che l’estinzione del finanziamento comporta normalmente la cancellazione o comunque la liberazione della garanzia ipotecaria, con conseguente perdita del presidio reale che assisteva il credito della banca.
Qualora il pagamento estintivo – volto quindi all’estinzione anticipata del mutuo – sia oggetto di revocatoria e venga successivamente dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori, l’intermediario può trovarsi nella situazione di dover restituire le somme incassate senza poter più beneficiare della garanzia originariamente iscritta.
Il tema assume particolare rilievo nei casi in cui l’estinzione intervenga in prossimità dello stato di insolvenza del cliente oppure nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del debito, rifinanziamenti, vendite immobiliari o interventi di terzi finanziatori.
In tali contesti, la successiva apertura di una liquidazione giudiziale può indurre il curatore a contestare i pagamenti eseguiti in favore della banca, sostenendone la natura preferenziale o la conoscenza dello stato di crisi da parte dell’intermediario ai sensi degli artt. 166 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Sotto il profilo operativo, uno degli aspetti più delicati concerne il coordinamento tra quietanza, rilascio del consenso alla cancellazione dell’ipoteca ex art. 40-bis TUB e verifiche sulla situazione economico-finanziaria del cliente: la rapidità con cui, nella prassi, viene perfezionata la cancellazione automatica dell’ipoteca rischia, infatti, non consente una valutazione preventiva circa la possibile esposizione della banca ad azioni recuperatorie future.
Ulteriori criticità emergono nelle operazioni di surroga, sostituzione o rifinanziamento del mutuo, nelle quali l’estinzione del precedente finanziamento e la contestuale liberazione della garanzia possono determinare complessi problemi di continuità delle cause legittime di prelazione.
Per gli intermediari assume quindi rilievo centrale la corretta tracciabilità delle valutazioni effettuate nella fase estintiva, la documentazione delle ragioni economiche dell’operazione e la presenza di adeguati presidi istruttori nei casi caratterizzati da anomalie finanziarie del cliente: la gestione del rischio revocatorio non può infatti essere limitata alla fase genetica del finanziamento, ma deve estendersi anche al momento patologico o terminale del rapporto, soprattutto quando l’estinzione del finanziamento comporta la contestuale perdita di una garanzia reale, spesso decisiva ai fini del recupero del credito.
