E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 2 giugno 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/395 del 23 febbraio 2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei dati necessari per la classificazione dei prospetti e dell’elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento.
Tale Regolamento delegato si colloca nell’ambito del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).
Al fine di facilitare l’attrattività dei mercati pubblici di capitali e facilitarne l’accesso da parte delle PMI, il Regolamento (UE) 2024/2809 (Listing Act) ha introdotto due nuovi tipi di prospetto in forma sintetica volti a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti:
- il prospetto di emissione UE della crescita, pensato principalmente per le PMI e le società quotate sui mercati di crescita per le PMI
- e il prospetto UE di follow-on, per le emissioni secondarie di titoli da parte di società già quotate in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI.
Tali prospetti devono essere trasmessi ad ESMA e pubblicati tramite il meccanismo di stoccaggio di cui all’art. 21, par. 6 del Regolamento Prospetto. E’, quindi, necessario aggiornare l’elenco dei dati forniti ad ESMA.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2023/2631 (EuGB – regolamento sulle obbligazioni verdi), gli emittenti che emettono obbligazioni verdi europee devono pubblicare un prospetto in conformità Regolamento Prospetto. Si è quindi reso opportuno imporre alle autorità competenti di fornire ad ESMA dati leggibili automaticamente che indichino:
- quali titoli sono considerati EuGB o obbligazioni inerenti a cartolarizzazione quali definite all’art. 2, punto 22), del Regolamento (UE) 2023/2631, quando si avvalgono della denominazione EuGB
- e quali titoli sono considerati obbligazioni commercializzate come ecosostenibili quali definite all’art. 2, punto 5), di tale regolamento, o come obbligazioni legate alla sostenibilità quali definite all’art. 2, punto 6), del medesimo regolamento, qualora gli emittenti di tali obbligazioni redigano l’informativa volontaria a norma dell’art. 20 del citato regolamento.
Si precisa come il Listing Act imponga agli emittenti di depositare presso le autorità competenti specifici documenti di esenzione e richieda ad ESMA di monitorarne l’utilizzo nell’Unione.
Per agevolare la trasmissione dei documenti e dei relativi metadati ad ESMA, si applicherà il meccanismo di stoccaggio di cui all’art. 21, par. 6 del Regolamento Prospetto. E’, quindi, necessario aggiornare il Regolamento delegato (UE) 2019/979 e il relativo elenco di metadati.
Per facilitare l’accesso alle informazioni tramite l’ESAP (punto di accesso unico europeo) e ridurre l’onere di conformità per le autorità competenti e per gli emittenti, è possibile l’utilizzo di un portale di notifica previsto dall’art. 25, par. 6 del Regolamento Prospetto. Di conseguenza, risulta necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/979 per recepire tali modifiche.
In aggiunta, tramite il nuovo Regolamento delegato, vengono introdotte modifiche ai dati leggibili automaticamente, mediante l’aggiunta di un nuovo campo di dati e l’aggiornamento dell’elenco dei metadati di cui all’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2019/979.
A seguito della soppressione del riferimento alla Direttiva 2003/71/CE nel Regolamento Prospetto, si rende necessario ampliare l’elenco dei documenti che possono essere inclusi nei prospetti tramite riferimento, consentendo l’utilizzo di documenti approvati o depositati ai sensi della Direttiva 2003/71/CE ed evitando la duplicazione di informazioni già comunicate e pubblicate ai sensi di altre normative dell’Unione.
In aggiunta, si precisa come il Regolamento EuGB abbia introdotto modelli volontari di informativa sulla sostenibilità per obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità, con l’obiettivo di favorire il confronto e ridurre il greenwashing.
Per incentivarne l’uso, tali modelli vengono inseriti tra i documenti che possono essere inclusi nei prospetti mediante riferimento, riducendo i costi di informativa supplementare relativa agli aspetti connessi ai fattori ESG e gli oneri per gli emittenti, in particolare PMI e imprese a media capitalizzazione.

