ESMA, con Q&A n. 2854/2026, ha chiarito quali debbano essere i diversi percorsi di registrazione per i fornitori di rating ESG, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/3005, prevista per il 02 luglio 2026.
ESMA, nella risposta alla questione posta, precisa come il regolamento preveda diverse modalità di registrazione per i fornitori di rating ESG che intendono operare nell’Unione.
Per i piccoli fornitori di rating ESG ai sensi dell’art. 5, par. 1:
- coloro che operano nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento hanno tempo fino al 2 novembre per notificare ad ESMA l’intenzione di essere inseriti nel registro di cui all’art. 14 e dovrebbero, idealmente, effettuare tale notifica entro il 2 settembre. In assenza di notifica, devono cessare le loro attività
- coloro che hanno avviato le loro attività dopo la data di entrata in vigore devono notificarlo all’ESMA a partire dal 2 luglio 2026 per essere inclusi nel registro di cui all’articolo 14. In assenza di notifica, devono cessare le loro attività.
Per tutti gli altri fornitori di rating ESG che operano alla data di entrata in vigore è possibile richiedere l’autorizzazione o il riconoscimento fino a quattro mesi dopo il 2 luglio 2026, dopo aver prima notificato all’ESMA, entro il 2 agosto 2026, la loro intenzione di continuare a operare nell’Unione.
Fino a quando ESMA non deciderà se concedere l’autorizzazione, essi potranno continuare le loro operazioni.

