La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 21 aprile 2026, n. 10480 (Pres. Ferro, Rel. D’Aquino) si è pronunciata sulla differenza tra società di fatto occulta e società irregolare apparente.
La Cassazione, in tale occasione, precisa come trattasi di società di fatto occulta (ossia non riconoscibile per i terzi) nell’ipotesi in cui, nonostante vi sia la spendita del nome dell’attività economica da parte dell’imprenditore unico, l’attività sia in realtà riferibile ad un soggetto collettivo (società di fatto o irregolare) e non a un imprenditore unico.
In tale società, i soci che non spendono il nome dell’attività condividono il rischio d’impresa con l’imprenditore apparentemente individuale.
La Corte precisa come, secondo i ricorrenti, ossia coloro che sono stati dichiarati soci occulti, la società di fatto occulta sussiste in presenza di un fondo comune, ossia la partecipazione di tutti i soci all’attività in vista di un risultato comune, e in presenza di conferimenti diretti a costituire un patrimonio comune tramite la sottrazione di questi alla disponibilità dei singoli soggetti (art. 2256 C.c.).
La Corte, richiama, però, tale interpretazione confutandola e affermando come la forma societaria richiamata dai ricorrenti non sia qualificabile come società di fatto occulta ma più propriamente come società irregolare apparente.
Nella società irregolare apparente, infatti, a rilevare è “l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società”.
Nella società di fatto occulta, evidenzia la Corte – richiamando altre pronunce tra cui Cass. 27541/2019 e Cass. 4385/2023 – come risulti essenziale “accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali”.
In merito al caso di specie, la Corte evidenzia come i giudici di merito avessero accertato che la collaborazione dei soci “occulti” con l’imprenditore fosse sufficientemente indiziante della sussistenza di un rapporto societario.
Tali soggettivi avevano, infatti, prestato delle garanzie personali nei confronti di differenti istituti di credito, concesso in comodato a titolo gratuito un immobile per l’esercizio dell’attività d’impresa, estinto dei debiti della società tramite mezzi di pagamento propri.
Tali elementi sono stati ritenuti, anche dalla stessa Suprema Corte, espressione dell’assunzione di un unico rischio di impresa in capo anche a tali soggetti non formalmente soci. In aggiunta, la Corte ha evidenziato come la messa a disposizione di mezzi sia espressione della sussistenza di un fondo comune societario.
Tali elementi rendono, quindi, qualificabile l’attività economica oggetto di causa quale società di fatto occulta.

