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Giurisprudenza

Trust e società fiduciarie del Liechtenstein

27 Maggio 2026

Cassazione Civile, Sez. II, 22 maggio 2026, n. 15783 – Pres. Cirillo, Rel. Criscuolo

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza del 22 maggio 2026, n. 15783 (Pres. Cirillo, Rel. Criscuolo) si è pronunciata in merito alla titolarità delle somme depositate su conti correnti del de cuius in caso di loro riconducibilità a società fiduciarie del Liechtenstein.

Il caso oggetto di giudizio riguardava un’azione di riduzione proposta alla luce della lesione della quota di legittima.

Il Tribunale di primo grado, in tale occasione, aveva evidenziato come due dei conti correnti del de cuius non erano da considerarsi rientranti nell’asse ereditario poiché riconducibili a dei trust.

Il de cuius era infatti mero procuratore o amministratore di due trust stranieri.

I due conti correnti, infatti, erano utilizzati per la gestione delle rendite prodotte dagli immobili oggetto del trust e per far transitare le somme ricavate dalle vendite di alcuni di questi.

Tali due trust erano sottoposti, precisa il Tribunale, alla disciplina del Liechtenstein.

La Cassazione evidenzia come nel citato ordinamento sussistano due differenti fattispecie di trust: il Treuhaenderschaft (che ricalca l’istituto presente nei sistemi di Common Law) e il Massachussets Trust.

Il trust del Liechtenstein, precisa la Corte, può essere oggetto di accrescimento di rendite, ha durata illimitata ed i beneficiari vengono indicati dal soggetto che costituisce il trust.

A tale istituto si applica la legge sull’impresa fiduciaria del citato ordinamento straniero, la quale è stata regolarmente utilizzata come punto di riferimento per la giurisprudenza, anche nei casi in cui non si trattava di un’impresa fiduciaria, bensì di un semplice trust.

La società fiduciaria, poi, può essere di due tipologie:

  • con autonomia patrimoniale ma non giuridica (amministrata da un trustee in nome proprio o sotto una particolare denominazione)
  • con autonomia patrimoniale e personalità giuridica.

Alla luce del fatto che i soggetti a cui sono state riferite le giacenze erano dotate di specificazione “reg”, devono ritenersi, le stesse, imprese fiduciarie dotate di personalità giuridica.

Le imprese fiduciarie, ossia trust reg., del Liechtenstein sono del tutto equiparabili alle società dell’ordimento anglosassone e per questo la responsabilità per le obbligazioni stipulate è limitata al solo patrimonio fiduciario.

Al contrario, il fiduciante di un’impresa fiduciaria nel citato ordinamento deve essere individuato in colui che apporta o garantisce una prestazione patrimoniale al fondo fiduciario.

Precisa, inoltre la Corte, come la qualificazione di tali realtà quali società gode di pieno riconoscimento nell’ordimento italiano alla luce delle numerose sentenze della stessa Cassazione – tra cui si evidenziano 14870/2000 e 1853/1993.

La Corte conclude quindi come, alla luce della natura giuridica dei soggetti nei confronti dei quali il de cuius era procuratore, debba confermarsi l’esclusione delle somme transitate per i conti correnti oggetto di giudizio dall’asse ereditario.

Ciò alla luce del fatto che il de cuius era mero procuratore dei beni oggetto del trust e in alcun modo titolare, beneficiario, nè trustee del trust.

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