Il contributo analizza la prima pronuncia della Corte di Cassazione sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, in materia di ammissibilità della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo, all’esito di una procedura di composizione negoziata chiusa su istanza del debitore prima della relazione finale dell’esperto.
1. Il caso
Il procedimento trae origine dal ricorso con cui una società creditrice aveva chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario.
In pendenza dell’istanza, i debitori avevano avviato una procedura di composizione negoziata della crisi.
Nel corso della procedura di composizione negoziata erano sorte tuttavia delle difficoltà. L’esperto aveva comunicato di ritenere l’esito ancora pendente del giudizio di liquidazione “bloccante per qualsiasi ulteriore sua attività”, circostanza che aveva indotto i debitori a presentare istanza di archiviazione e, subito dopo, in data 1° luglio 2024, a depositare un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44, comma 1, CCII, richiedendo la concessione di un termine per presentare la proposta di regolazione della crisi e l’applicazione di misure protettive.
Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, ritenendo inapplicabile la deroga prevista dall’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, e aveva conseguentemente dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società e, per estensione ai sensi dell’art. 256 CCII, del socio accomandatario.
Il primo giudice aveva ritenuto che la deroga al termine decadenziale della prima udienza fosse riservata al debitore che avesse condotto le trattative fino al loro naturale esaurimento nell’ambito della composizione negoziata, e non a chi se ne fosse allontanato per propria autonoma determinazione.
La Corte d’Appello di Brescia, adita in sede di reclamo, confermava la sentenza con motivazione in parte diversa. La Corte distrettuale riteneva che la deroga di cui all’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII potesse operare soltanto ove la composizione negoziata fosse giunta al suo naturale esaurimento tramite il completamento dei compiti dell’esperto. A tal fine, escludeva che la condotta dell’esperto potesse qualificarsi come inerte, rilevando che questi “aveva profuso il massimo impegno nell’adempimento dei suoi compiti” e che l’istanza di archiviazione fosse stata presentata dai debitori “nel mezzo dello svolgimento dell’incarico”.
Avverso la sentenza d’appello i debitori proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, riteneva fondato il terzo motivo attinente all’interpretazione dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, osservando che l’interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito avrebbe vanificato la funzione dell’istituto, e chiedeva alla Corte di affermare il principio per cui la deroga al termine decadenziale spetta al debitore che abbia depositato la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, CCII, anche nel caso in cui l’archiviazione sia stata richiesta dallo stesso debitore.
2. La questione giuridica: il significato di “all’esito della composizione negoziata”
L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, in caso di pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un terzo, il debitore che voglia accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve farlo, a pena di decadenza, entro la prima udienza del procedimento.
L’ultimo periodo della norma introduce un’eccezione: il termine non si applica se la domanda è proposta “all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8”.
La questione cruciale (per quanto consta, affrontata per la prima volta in sede di legittimità) riguarda la corretta interpretazione dell’espressione “all’esito della composizione negoziata”: esige che la procedura giunga alla sua conclusione fisiologica tramite deposito della relazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8, CCII), o è sufficiente che la composizione si sia comunque conclusa, anche a seguito di un’istanza di archiviazione presentata dallo stesso debitore?
Il Tribunale di Brescia aveva accolto un’interpretazione particolarmente restrittiva della deroga.
La Corte d’Appello, pur con diversa motivazione, confermava la tardività, affermando che la deroga poteva operare solo ove la composizione fosse giunta al suo “naturale esaurimento” tramite il completamento dei compiti dell’esperto; la richiesta di archiviazione anticipata da parte del debitore (salvo l’ipotesi di stallo imputabile a inerzia dell’esperto) non era sufficiente a integrare l’“esito” richiesto dalla norma.
Il Procuratore Generale invece sosteneva la tesi opposta, osservando che l’interpretazione restrittiva avrebbe vanificato la funzione dell’istituto, privando il debitore di qualsiasi strumento di regolazione della crisi ogniqualvolta le trattative si concludano senza accordo, indipendentemente dalle ragioni del mancato accordo[1].
3. La decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza del 13 maggio 2026, n. 13997 la Corte di Cassazione (Pres. Ferro, Cons. Rel. Pazzi) ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso (il primo in quanto deduceva, sotto le spoglie del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’erronea valutazione della condotta dell’esperto piuttosto che l’omesso esame di un fatto storico; il secondo in quanto la deduzione di motivazione apparente non si attagliava a una sentenza che aveva espressamente valutato le risultanze istruttorie) e ha rigettato il terzo nel merito, enunciando il seguente principio di diritto: il disposto dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII prevede un’eccezione alla regola generale del termine decadenziale della prima udienza la cui ammissibilità non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura di composizione negoziata, presupponendo invece che la domanda sia presentata una volta giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura e dunque entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.
Il percorso argomentativo si sviluppa su quattro piani.
In primo luogo, la Corte ha valorizzato il dato testuale: l’ultimo periodo del comma 10 fa dipendere la sua applicazione non soltanto dal rispetto del termine di sessanta giorni, ma anche (e preliminarmente) dal fatto che la domanda sia presentata “all’esito” della composizione, termine che nella lingua italiana designa lo sbocco, l’uscita a conclusione di un percorso, e non la mera fuoriuscita anticipata da esso.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022, secondo cui la deroga al termine di decadenza è stata introdotta per consentire all’imprenditore di finalizzare gli esiti delle trattative in uno strumento di regolazione, precisando che “non sarà quindi sufficiente l’accesso alla composizione negoziata, essendo richiesta la conclusione delle trattative”[2].
In terzo luogo, la Corte ha attribuito rilievo alla ratio anti-abuso della norma: la composizione negoziata non può essere utilizzata come strumento puramente dilatorio, attivata e abbandonata a discrezione del debitore al solo fine di evitare la decadenza processuale.
In quarto luogo, il d.lgs. n. 136/2024 è stato letto come una conferma sistematica: il riferimento alla “conclusione delle trattative” contenuto nell’art. 23 CCII rende esplicito che la finestra temporale aggiuntiva è funzionale a finalizzare quanto emerso nel corso della composizione, non a rimediare a un percorso interrotto[3].
4. Osservazioni critiche: il rischio di disincentivo all’accesso alla composizione negoziata
L’interpretazione accolta dalla Corte (pur costruita su basi testuali e sistematiche coerenti) suscita alcune perplessità sul piano dell’effettività dell’istituto.
Il profilo più problematico attiene alle ricadute pratiche sull’appetibilità della composizione negoziata.
Un debitore che, in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, consideri l’accesso alla composizione negoziata, si trova dinanzi a un’alternativa difficile: se le trattative non giungono a buon fine (per ragioni che possono essere del tutto indipendenti dalla sua condotta) e l’esperto non chiude formalmente con la relazione finale, il debitore non potrà più avvalersi della deroga al termine decadenziale.
Si pensi al caso in cui, pendente un’istanza di liquidazione giudiziale, un esperto la ritenga “bloccante” per la prosecuzione della composizione e, anziché favorire la trattativa (cui i creditori siano eventualmente disponibili a partecipare), chieda egli stesso al debitore di uscire dalla composizione, rinunziandovi, per fare accesso ad altri strumenti al di fuori di essa.
Il rischio è che la composizione negoziata venga percepita come un percorso a ostacoli imprevedibili, il cui esito benefico dipende in modo determinante anche dalla condotta di un soggetto terzo (l’esperto) su cui il debitore non ha strumenti di controllo diretti. Il risultato paradossale è che il debitore potrebbe razionalmente preferire di non accedere affatto alla composizione negoziata, per non rischiare di perdere la possibilità di proporre successivamente strumenti di regolazione alternativi[4].
Un secondo profilo critico riguarda il rapporto sistematico con l’art. 18, comma 4, CCII, il quale prevede che, dal giorno di pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata fino alla “conclusione delle trattative o all’archiviazione” della stessa, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata. La norma contempla l’archiviazione tout court, a prescindere da chi l’abbia richiesta e per quale ragione; il legislatore sembra dunque riconoscere piena rilevanza procedurale all’archiviazione su istanza del debitore quando si tratta di sospendere la decisione sull’istanza di liquidazione, mentre (nell’interpretazione della Corte) tale rilevanza viene negata ai fini del beneficio del termine allungato, con una disarmonia sistematica che meriterebbe di essere rimossa in sede legislativa.
Merita infine una riflessione il rapporto con l’art. 23 CCII, che contempla espressamente, in sede di conclusione della composizione, anche strumenti di regolazione diversi da quelli che qualificano un esito positivo e consensuale della composizione. Quest’ultima procedura svolge dunque una doppia funzione: strumento per la risoluzione negoziata della crisi e, insieme, “lasciapassare” per l’accesso a procedure semplificate anche in caso di esito non positivo delle trattative. L’interpretazione della Corte sembra valorizzare esclusivamente la prima di queste due valenze, rischiando di svuotare la seconda[5].
5. Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento costituisce, a quanto consta, un primo precedente di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII e come tale è destinata a esercitare un ruolo orientativo significativo nella prassi dei Tribunali. Il principio enunciato è chiaro: la finestra temporale di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto presuppone una composizione negoziata condotta “per intero”, e non può essere attivata per effetto di una rinuncia autonoma e anticipata da parte del debitore, a prescindere dalle ragioni che potrebbero averla giustificata.
Pur nella coerenza dell’argomentazione, la decisione lascia aperti interrogativi rilevanti sul piano dell’effettività dell’istituto. Un sistema nel quale il debitore che intenda accedere alla composizione negoziata in pendenza di un’istanza di liquidazione altrui non può controllare (né prevedere ex ante) il momento in cui l’esperto riterrà concluso il proprio incarico rischia di produrre un disincentivo strutturale all’utilizzo dello strumento, in tensione con la ratio di favor per le soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale che permea l’intero CCII e con le indicazioni della Direttiva Insolvency.
Il legislatore, nei prossimi interventi correttivi, potrebbe forse valutare l’opportunità di chiarire che anche l’archiviazione su richiesta del debitore (ove ad esempio sopravvenuta a un congruo periodo di svolgimento della composizione e in assenza di comportamenti abusivi) possa legittimare l’accesso al termine allungato, distinguendo nettamente l’utilizzo dilatorio e strumentale della composizione negoziata da quello genuino, nel quale le trattative non hanno prodotto un accordo non per inerzia o malafede del debitore, ma per ragioni oggettive o dipendenti da fattori esterni.
[1] Il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento del terzo motivo, ritenendo che l’interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito avrebbe vanificato la funzione dell’istituto, privando il debitore della possibilità di accedere a strumenti di regolazione della crisi ogniqualvolta le trattative non si concludano positivamente, indipendentemente dalle ragioni del mancato accordo.
[2] La relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022 precisa altresì che la modifica era finalizzata “ad evitare un utilizzo strumentale della composizione negoziata, che potrebbe essere attivata e portata avanti al solo fine di bloccare la definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e di evitare il termine di decadenza”.
[3] In questo senso anche la rubrica dell’art. 23 CCII, che fa riferimento alla “conclusione delle trattative” come momento in cui vengono adottati gli strumenti di regolazione alternativi.
[4] Il Protocollo di svolgimento della composizione negoziata (punto 8.2) stabilisce che l’esperto “non si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative”. Rendere le sorti della composizione (e, per effetto della pronuncia in commento, l’intero accesso agli strumenti di regolazione) dipendenti dal comportamento dell’esperto sembra porsi in tensione con questa configurazione istituzionale del ruolo.
[5] In questo senso, è significativo che il legislatore, quando ha voluto collegare effetti premiali alle modalità di svolgimento delle trattative (e non alla sola conclusione della procedura), lo abbia fatto espressamente: è il caso dell’art. 25-sexies CCII, che per l’accesso al concordato semplificato richiede la dichiarazione dell’esperto che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, nonché dell’art. 23, comma 2, lett. b), CCII, che riduce le percentuali richieste per l’accordo di ristrutturazione ove il raggiungimento dell’accordo risulti dalla relazione finale.

