La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11858 del 29 aprile 2026 (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi), ha ribadito il principio già espresso nella precedente pronuncia n. 27558/2023, secondo cui è da ritenersi vessatoria la deroga all’articolo 1957, comma 1, C.c. inclusa in una clausola del contratto di fideiussione, in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi, ivi previsto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
Il caso vedeva due fideiussori di una s.r.l. ricorrere avverso la pronuncia d’appello confirmativa di quella di prime cure, che a sua volta confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di quanto dovuto dalla società in forza di un mutuo chirografario e del passivo di un contratto di conto corrente.
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia impugnata, accogliendo le istanze dei fideiussori e, in particolare, il motivo di censura per il quale i giudici d’appello non avevano rilevato la vessatorietà della deroga all’articolo 1957 C.c.
Secondo la Corte, tale tipologia di clausola prolunga il tempo in cui la banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella del debitore principale, il quale rimane anch’esso obbligato. Essa, quindi, comporta «l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469-bis c.c. [applicabile ratione temporis], spettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo».


