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Attualità

Misure cautelari nel concordato preventivo

I presupposti per una protezione oltre il limite temporale di cui all’art. 8 CCII

19 Maggio 2026

Gianfranco Arpea, Partner, Ughi e Nunziante

Davide Brusaporci, Associate, Ughi e Nunziante

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il tema della concessione di misure cautelari nel concordato preventivo oltre il limite temporale previsto dall’art. 8 CCII alla luce del recente orientamento espresso dal Tribunale di Nola (Giudice est. Dott.ssa Rosa Napolitano) con provvedimento del 25 marzo 2026.


1. Il caso deciso dal Tribunale di Nola

La vicenda decisa dal Tribunale di Nola trae origine da una procedura di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale. Le società, che avevano già beneficiato delle misure protettive per l’intero periodo consentito dall’art. 8 CCII, hanno chiesto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, una misura cautelare selettiva, individuando i destinatari nei creditori già muniti di titolo o in grado di acquisirlo agevolmente, e volta a impedire ad alcuni creditori specificamente individuati di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, acquisire diritti di prelazione o promuovere iniziative per l’accertamento dell’insolvenza o l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale ha accolto la domanda e ha disposto l’inibitoria sino alla definizione del giudizio di omologazione, salvo il caso di anticipata chiusura del procedimento.

Il provvedimento assume rilievo pratico perché affronta una situazione destinata a riproporsi con frequenza: quella del concordato preventivo già aperto, prossimo al voto o all’omologazione, nel quale il termine massimo delle misure protettive sia stato interamente consumato prima della conclusione del procedimento.

2. Misure protettive esaurite e misure cautelari: il nodo applicativo

Come noto, l’art. 8 CCII prevede che la durata complessiva delle misure protettive non possa superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe. Il limite risponde a un’esigenza di equilibrio: garantire al debitore uno spazio protetto per impostare e portare avanti lo strumento di regolazione della crisi, senza far subire ai creditori una paralisi indefinita delle proprie iniziative individuali.

La questione esaminata dal Tribunale di Nola è dunque se, una volta esaurito tale termine, il debitore potesse ancora ottenere una tutela inibitoria attraverso lo strumento cautelare di cui all’art. 54, comma 1, CCII.

Il Tribunale risolve la questione valorizzando la diversa funzione dei due rimedi. Le misure protettive sono dirette a preservare la fase delle trattative e, più in generale, il percorso di accesso allo strumento. Le misure cautelari, invece, servono ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della futura decisione di omologazione. Da qui il passaggio centrale dell’ordinanza: la distinzione tra misure protettive e cautelari opera «prevalentemente sul piano funzionale, piuttosto che su quello tipologico», con la conseguenza che «non è esclusa una possibile coincidenza del loro oggetto».[1]

In breve, il Tribunale non nega che l’inibitoria delle azioni esecutive sia l’effetto tipico della protezione. Ritiene però che lo stesso effetto possa assumere natura cautelare quando non sia più diretto a proteggere trattative ancora in corso, ma a conservare l’utilità di una procedura già aperta e avviata verso il voto e l’omologazione.

3. Il criterio distintivo: funzione della misura e fase della procedura

La soluzione del Tribunale si fonda su un dato procedurale preciso: la proposta e il piano concordatario sono già stati depositati, vagliati dal Tribunale e sottoposti alla valutazione del ceto creditorio. Difatti, secondo l’ordinanza, con l’apertura del concordato «deve ritenersi ormai cristallizzato il contenuto della proposta e del piano, definitivamente sottoposti alla valutazione ed al voto del ceto creditorio»[2].

Ne deriva che la tutela richiesta era destinata a preservare l’integrità del patrimonio nella fase in cui i creditori sono chiamati a esprimersi sulla proposta e il Tribunale, successivamente, a decidere sull’omologazione. In questa prospettiva, l’art. 54, comma 1, CCII opera come strumento di chiusura del sistema: consente di evitare che la cessazione delle misure protettive determini un vuoto di tutela proprio nel momento in cui il procedimento è entrato nella sua fase decisiva.

L’ordinanza si colloca in un filone giurisprudenziale che, in presenza di specifiche esigenze cautelari, ha ammesso misure inibitorie anche oltre il limite annuale delle protettive. In tale prospettiva si sono già espressi, tra gli altri, il Tribunale di Trento, il Tribunale di Spoleto, il Tribunale di Milano, il Tribunale di Avellino e lo stesso Tribunale di Nola in un precedente del 2025; successivamente anche il Tribunale di Forlì ha ammesso la possibilità di misure cautelari post-protettive, purché rivolte a destinatari specifici e sorrette da fumus e periculum[3].

4. Il limite annuale dell’art. 8 CCII e il controllo sul rischio di abusi

Proprio la possibile coincidenza degli effetti impone di confrontarsi con l’obiezione più rilevante, ossia che il ricorso all’art. 54, comma 1, CCII non può diventare un modo per neutralizzare il limite annuale fissato dall’art. 8 CCII.

È questa, in sintesi, la posizione assunta qualche mese prima dal Tribunale di Brescia, che ha negato l’ammissibilità di una misura formalmente cautelare, ma sostanzialmente coincidente con la protezione già goduta. Secondo tale impostazione, l’inibitoria alla promozione o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, anche se richiesta in forma selettiva, conserva natura protettiva quando riproduce il contenuto tipico dello stay[4].

L’obiezione coglie un profilo reale, poiché la qualificazione formale della misura non può, da sola, consentire di superare un limite temporale che il Legislatore ha posto a tutela dei creditori. La risposta dell’ordinanza di Nola è però diversa: non basta guardare all’effetto inibitorio, occorre verificare perché quell’effetto viene richiesto e in quale momento della procedura esso interviene.

In questa prospettiva, il discrimine operativo può essere individuato nello stato della procedura e nella qualità del pericolo allegato. Quando il concordato è già aperto e il piano è sottoposto al voto, la durata del procedimento tende a sottrarsi, almeno in parte, alla disponibilità del debitore.

Il limite dell’art. 8 CCII rimane dunque presidio contro l’abuso, ma non impedisce in assoluto la tutela cautelare. La misura è ammissibile se non prolunga la fase delle trattative, ma protegge l’effettività di uno strumento già incardinato; se non tutela il solo interesse del debitore a non subire esecuzioni, ma l’interesse della massa alla conservazione del valore aziendale.

5. Fumus, periculum, selettività e durata della tutela

Il Tribunale di Nola, oltre ad affermare l’ammissibilità astratta della cautela, verifica, in concreto, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al fumus, l’ordinanza lo individua nella ragionevole probabilità di successo dello strumento di regolazione prescelto. Nel caso concreto, tale conclusione deriva dall’avvenuta apertura del concordato preventivo in continuità aziendale, dall’assenza di atti in frode o di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 106 CCII, dalla mancanza di sopravvenienze idonee a incidere sulla fattibilità del piano e dal parere favorevole dei commissari giudiziali.[5]

La decisione è significativa anche se letta in controluce rispetto al Tribunale di Milano del 18 febbraio 2026. In quel caso, il giudice ha ritenuto ammissibili in astratto misure cautelari atipiche con contenuto inibitorio, ma ha negato la tutela per difetto di fumus, poiché mancavano trattative effettive e una concreta prospettiva di risanamento.[6]

Quanto al periculum, il Tribunale lo collega al rischio che iniziative individuali colpiscano asset strategici e flussi finanziari essenziali, con effetti destabilizzanti sulla continuità aziendale e sulla massa dei creditori. Il pericolo è, quindi, che l’aggressione di singoli creditori comprometta la par condicio e renda non più attuabile il piano sottoposto al voto[7].

In tale contesto, la selettività della misura assume un ruolo centrale, senza però dover essere intesa come requisito legale autonomo. L’art. 54, comma 1, CCII non prevede che la cautela debba essere necessariamente rivolta a determinati creditori. Tuttavia, una misura selettiva è più agevolmente giustificabile, perché consente di calibrare l’inibitoria sul pericolo concreto e riduce il rischio che la cautela sia percepita come una nuova protezione generalizzata.

6. Considerazioni conclusive

La soluzione in esame valorizza il momento procedimentale nel quale la tutela viene richiesta. Una volta aperto il concordato, depositati proposta e piano e avviata la fase del voto, la protezione non è più funzionale a consentire al debitore di costruire una soluzione della crisi, ma a preservare l’effettività di una proposta già sottoposta al controllo degli organi della procedura e destinata alla valutazione del ceto creditorio.

In questa prospettiva, il limite annuale di cui all’art. 8 CCII conserva la propria funzione di presidio contro un uso dilatorio delle misure protettive, ma non impedisce, di per sé, il ricorso alle misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII. Il punto di equilibrio individuato dall’ordinanza risiede proprio nella funzione concretamente assolta dalla misura: se essa mira a prolungare il tempo delle trattative, il limite annuale torna ad operare come argine; se, invece, è diretta a impedire che iniziative individuali compromettano l’attuabilità del concordato già aperto, la tutela può trovare fondamento nel potere cautelare del Tribunale.

Resta, tuttavia, decisivo il controllo sui presupposti. La cautela successiva alla scadenza delle misure protettive non può essere considerata un rimedio automatico, né una protezione di riserva sempre disponibile alla scadenza del termine annuale. Essa richiede un fumus qualificato, ancorato alla concreta probabilità di successo dello strumento, e un periculum specifico, riferito non al solo interesse del debitore, ma alla conservazione del valore aziendale e alla tutela della massa dei creditori.

Anche la selettività della misura va letta in questa chiave. Non pare che l’art. 54, comma 1, CCII imponga necessariamente che la cautela sia rivolta soltanto ad alcuni creditori; tuttavia, la delimitazione soggettiva della misura contribuisce a renderla più coerente con la logica cautelare, perché consente di calibrare l’intervento sui soli soggetti dai quali proviene il rischio concreto per la procedura.

 

[1] Nel medesimo passaggio il Tribunale precisa che le misure cautelari possono «colmare l’eventuale vuoto di tutela, potendo anche riprodurre, sul piano sostanziale, effetti analoghi a quelli inibitori propri delle misure protettive fino alla definizione del procedimento unitario». In dottrina, cfr. I. Pagni, L. Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi, in Diritto della crisi, 4 marzo 2024; L. Baccaglini, F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi, ivi, 12 ottobre 2021.

[2] L’ordinanza aggiunge che, con l’apertura della procedura, viene meno «sul piano fisiologico» la fase delle trattative cui le misure protettive risultano funzionalmente preordinate.

[3] Cfr. Trib. Trento, 18 ottobre 2023; Trib. Spoleto, 17 gennaio 2025; Trib. Nola, 24 ottobre 2025; Trib. Milano, 20 ottobre 2025; Trib. Avellino, 4 giugno 2025, richiamate dall’ordinanza in commento. Cfr. anche Trib. Forlì, 19 marzo 2026, in Unijuris, secondo cui, decorso il termine massimo delle misure protettive, possono essere riconosciute misure cautelari aventi analogo contenuto, ma rivolte a specifici creditori e sorrette da fumus e periculum. Sul confine tra misure protettive atipiche e cautele, cfr. F. De Santis, Brevi chiose sulle misure protettive tipiche ed atipiche nel procedimento unitario, in Diritto della crisi, 22 aprile 2025.

[4] Trib. Brescia, 7 gennaio 2026, Est. Pernigotto, in Diritto della crisi, secondo cui l’inibitoria al promovimento o alla prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, anche se qualificata come cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, «riproduce il contenuto delle misure protettive di cui al comma 2 del medesimo articolo e conserva, pertanto, natura sostanzialmente protettiva». Cfr., in senso critico, L. Panzani, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in Diritto della crisi, 24 novembre 2025.

[5] L’ordinanza afferma che il fumus «risiede […] nella ragionevole probabilità di successo dello strumento di regolazione della crisi prescelto» e valorizza l’apertura del concordato, l’assenza di atti in frode, l’assenza di circostanze rilevanti ex art. 106 CCII e la conferma della fattibilità del piano da parte dei commissari giudiziali.

[6] Trib. Milano, 18 febbraio 2026, Est. Pipicelli, in Diritto della crisi ha affermato che devo ritenersi ammissibili misure cautelari atipiche volte a inibire azioni esecutive o cautelari oltre la scadenza delle protettive, purché funzionali a trattative effettive e sorrette da una concreta prospettiva di risanamento. Nel caso deciso, la misura è stata negata per difetto di fumus.

[7] L’ordinanza richiama il parere dei commissari, secondo cui la prosecuzione di singoli procedimenti esecutivi avrebbe vanificato il percorso di risanamento con ripercussioni sul provvedimento finale, sino a determinare una lesione della par condicio creditorum. Sui rischi di abuso della c.d. staffetta tra protettive e cautelari, cfr. T. Senni, Misure protettive e misure cautelari: una “staffetta” possibile?”, in Diritto della crisi, 10 settembre 2024.

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