Con la risposta n. 89 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di un errore contabile rilevante emerso dopo una fusione per incorporazione, relativo a un costo di competenza dell’esercizio precedente della società incorporata, la correzione eseguita nel bilancio dell’incorporante non assume rilievo fiscale nel periodo in cui viene rilevata.
Si rende invece necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere originariamente contabilizzato.
Il chiarimento si colloca nel nuovo assetto delineato dall’art. 4 del d.lgs. n. 192 del 2025, che ha circoscritto l’immediata rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili ai soli errori non rilevanti, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP. Si ricorda che, secondo OIC 29, “un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio”, da valutare anche a seconda della dimensione e della natura dell’errore stesso nonché in base alle circostanze del caso concreto.
In breve, si tratta di un errore che incide in modo significativo sul bilancio e che impone la correzione mediante rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto; l’errore non rilevante, invece, è quello che non presenta tale grado di incidenza e può essere corretto nel conto economico dell’esercizio in cui emerge.
La disciplina previgente, introdotta dal d.l. n. 73 del 2022, consentiva invece ai soggetti sottoposti a revisione legale, diversi dalle microimprese, di attribuire rilievo fiscale alla correzione nel bilancio dell’esercizio in cui l’errore emergeva, senza dover ricorrere alla dichiarazione integrativa.
Con il decreto del 2025, tale meccanismo è stato ridotto: per gli errori qualificabili come rilevanti, secondo i criteri dettati dall’OIC 29, resta necessario riallocare fiscalmente il componente nell’esercizio di corretta competenza mediante dichiarazione integrativa.
Nel caso esaminato, la società incorporante aveva ricevuto, dopo l’efficacia della fusione, una fattura relativa a servizi resi nell’anno precedente nei confronti della incorporata. Si trattava di un costo di competenza di quell’esercizio che la società incorporata, pur disponendo degli elementi necessari per rilevarlo correttamente, non aveva iscritto nel proprio ultimo bilancio per mera negligenza.
L’errore, qualificato dalla stessa istante come rilevante, veniva quindi corretto nel bilancio 2025 dell’incorporante mediante rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto, in conformità all’OIC 29.
Su queste basi, l’Agenzia ha anzitutto riconosciuto che, per effetto dell’art. 2504-bis c.c. e dell’art. 172, comma 4, TUIR, l’incorporante subentra nei diritti e negli obblighi tributari della incorporata ed è pertanto legittimata a emendare anche errori riferibili a quest’ultima.
L’Amministrazione ha inoltre precisato che la rilevazione a patrimonio netto soddisfa il principio di previa imputazione richiesto dall’art. 109, comma 4, TUIR. Ciò, però, non è sufficiente ad attribuire rilievo fiscale immediato alla correzione.
Proprio perché si è in presenza di un errore rilevante, la rettifica contabile effettuata nel 2025 non produce effetti fiscali in tale esercizio, essendo tale effetto ormai riservato ai soli errori non rilevanti.
Ne consegue che la società incorporante dovrà presentare, in nome e per conto della incorporata, una dichiarazione Redditi SC 2025 integrativa a favore e, parimenti, una dichiarazione IRAP 2025 integrativa, entrambe riferite al periodo d’imposta 2024.
L’eventuale maggiore credito o minore debito d’imposta potrà poi essere utilizzato nelle dichiarazioni relative al periodo successivo. Trattandosi di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente, non sono dovute sanzioni.


