Con risposta ad interpello n. 84 del 25 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IVAFE, nei confronti di un beneficiario di un trust trasparente non residente.
Nel caso di specie, l’istante, cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, rappresenta di essere beneficiario di un trust irrevocabile, istituito mediante testamento.
Il trust, fiscalmente residente negli Stati Uniti, è amministrato da un trustee professionale e indipendente, anch’egli residente in USA.
Il fondo del trust è costituito da un portafoglio che include quote di fondi monetari esteri, azioni e quote di ETF emesse da soggetti esteri, e titoli obbligazionari emessi da enti pubblici statunitensi, tutti depositati all’estero.
Secondo l’atto istitutivo del trust, il beneficiario non ha alcun diritto alla distribuzione del capitale, non vanta alcun potere decisionale o gestionale in ordine alla destinazione dei beni conferiti nel trust, né ha il diritto di indicare chi, dopo di lui, riceverà i redditi o il capitale del trust, in quanto il tutto è già stato determinato dal settlor.
L’istante, pertanto, ha il solo diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della sua vita.
In virtù della fattispecie descritta, il quesito dell’istante inerisce, alla luce della sua posizione di beneficiario individuato di trust trasparente, alla esistenza o meno del presupposto applicativo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
L’Agenzia chiarisce in primo luogo che sono soggetti passivi IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che, nel periodo di imposta, detengono attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
L’Ufficio richiama pertanto quanto rappresentato nella circolare n. 34/E del 2022, secondo cui i beneficiari individuati residenti di un trust estero “hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero”.
Lo stesso documento di prassi precisa che “L’IVIE e l’IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l’assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell’immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito“.
L’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, l’istante è beneficiario individuato solo ai fini dell’attribuzione di reddito del trust, senza vantare alcun diritto alla distribuzione del capitale, spettando, invece, la titolarità dei beni in trust al solo trustee, che li detiene senza riconoscere al beneficiario alcun potere di gestione.
A parere dell’amministrazione finanziaria, poiché l’istante non instaura alcun rapporto con i beni segregati, non ha poteri sugli stessi, né assume alcun rischio in relazione agli investimenti del trust, il beneficiario individuato dello stesso non è tenuto al versamento dell’IVAFE mancando il presupposto applicativo dell’imposta medesima.


