Con l’ordinanza n. 6614 del 19 marzo 2026, cui si affianca l’ordinanza n. 6616 resa lo stesso giorno ed avente identico contenuto, la Cassazione ha chiarito che l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 346/1990 non spetta quando la donazione abbia ad oggetto la nuda proprietà di quote di s.r.l. e rimanga in capo all’usufruttuario il diritto di voto sulla delibera di ripartizione degli utili, poiché in tal caso non si realizza il controllo di diritto richiesto dall’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.
La disposizione agevolativa esenta dall’imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento, in favore dei discendenti e del coniuge, di aziende, rami d’azienda e partecipazioni sociali; per le partecipazioni in società di capitali, il beneficio è limitato ai casi in cui il trasferimento consenta di acquisire il controllo della società – o di integrare un controllo già esistente – e tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.
Nel caso di specie, il disponente aveva donato ai figli, in parti uguali e indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata, riservando però a sé stesso, in qualità di usufruttuario, il diritto alla percezione degli utili e il diritto di voto sulle delibere relative alla loro ripartizione, mentre ai nudi proprietari spettava il voto sugli altri argomenti.
I contribuenti sostenevano che il requisito oggettivo dell’agevolazione dovesse comunque ritenersi integrato, dal momento che ai nudi proprietari era attribuito il diritto di partecipare alle decisioni dei soci su tutte le materie di cui all’art. 2479 c.c., compresa l’approvazione del bilancio, sicché il controllo richiesto dalla norma agevolativa avrebbe dovuto considerarsi sussistente.
La Cassazione non ha condiviso la ricostruzione dei contribuenti.
Secondo il collegio, infatti, assume rilievo ostativo la circostanza che il diritto di voto sulle delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli utili rimanga riservato all’usufruttuario, posto che proprio tale assetto impedisce di ravvisare in capo ai donatari il controllo di diritto sull’assemblea ordinaria.
In questa prospettiva, non è quindi la permanenza del solo diritto agli utili in capo all’usufruttuario, che di per sé non impedisce la fruizione dell’esenzione (cfr., in senso conforme, Ag. Entr., risp. 23 ottobre 2025, n. 271); assume invece rilievo, nella pronuncia in commento, la permanenza in capo all’usufruttuario del diritto di voto sulla deliberazione che stabilisce la destinazione e la distribuzione degli utili.
Muovendo da tale premessa, la Cassazione ha ritenuto che il controllo di diritto richiede la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nel suo complesso e non può ritenersi integrato quando una deliberazione ordinaria essenziale, quale quella relativa alla distribuzione degli utili, rimanga sottratta ai donatari.
La Corte ha infatti osservato che la destinazione dell’utile assume particolare importanza, poiché la scelta tra distribuzione ai soci e trattenimento in società incide sui diritti dei soci e sulla struttura finanziaria dell’ente; da qui l’affermazione secondo cui non può ritenersi sussistente il controllo di diritto della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili.
In conclusione, la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 vigente ratione temporis, la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all’usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione”.


