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Giurisprudenza

Disservizio nel pagamento elettronico e onere della prova del danno

30 Aprile 2026

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF, Collegio di Milano, 2 ottobre 2025, n. 8873, Pres. A. Tina, Rel. M. Santarelli

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, con decisione del 2 ottobre 2025, n. 8873 (Pres. A. Tina, Rel. M. Santarelli), si è pronunciato su una domanda di risarcimento del danno in relazione ad un disservizio nell’esecuzione di un pagamento elettronico, originato dal mancato allineamento tra pre-autorizzazione della carta di debito e successiva contabilizzazione dell’operazione da parte dell’esercente. 

Il Collegio afferma che, se è pur vero che la ricostruzione dell’accaduto evidenzia un ritardo nella sistemazione delle varie partite con ogni conseguente effetto sulla posizione di parte ricorrente, non solo quest’ultima non ha fornito alcuna prova di un danno patrimoniale, ma, anche nell’ipotesi in cui in cui si volesse interpretare la domanda proposta come avente ad oggetto un danno non patrimoniale, l’esistenza di tali danni «non può essere desunta dalla violazione di una regola di condotta (c.d. danno non patrimoniale in re ipsa), dovendo essere dimostrata, comunque, la sua concreta esistenza e incidenza (cfr., ad esempio, ABF Napoli, n 5158/2014), nel rispetto in ogni caso dei consolidati indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972), secondo cui è consentita la risarcibilità dei danni non patrimoniali soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile».

Nel caso di specie parte ricorrente contestava all’intermediario che, a seguito dell’operazione di acquisto online di 4 biglietti aerei dell’importo di € 1.290,93 ciascuno, per importo complessivo di € 5.163,72, il conto era andato illegittimamente in rosso, non potendo venir più effettuati acquisti o prelievi per 40 giorni, in quanto era stato addebitato l’importo di un ulteriore biglietto, dalla stessa non acquistato, per importo pari a € 1.290,93;  l’intermediario, anche dopo l’avvenuto addebito del costo dei 4 biglietti aerei, pari a € 5.163,72, aveva tenuto bloccato senza giustificazione l’ulteriore importo pari a € 5.163,72.

Il Collegio, sulla scorta dei principi summenzionati e della mancanza dei presupposti ivi indicati, non ha accolto il ricorso.

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