L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un FAQ del 29 aprile 2026, sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
Il contribuente chiedeva se fosse possibile per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento (come previsto dall’art. 29, c. 2 del D. Lgs. 276/2003, e dall’art. 11, c. 6 del D. Lgs. 36/2003), utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.
L’Agenzia chiarisce che tali versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, indicando:
- come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente
- come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento.
I codici identificativi da utilizzare sono “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, come introdotti con precedente risoluzione AE n. 34/2012.
In tal caso, e conformemente alla disciplina in tema di responsabilità solidale negli appalti, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui.
Di conseguenza, non può utilizzare tali crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’art. 1 del D. Lgs. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.


