La Settima Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 23 aprile 2026, resa nella causa C‑744/24, si è pronunciata sull’illiceità di clausole di un contratto di credito con un consumatore, che consentono alla banca di riscuotere interessi su un importo che include, oltre al capitale del credito, gli altri costi del credito (ovvero su una somma che non è stata versata al mutuatario nella sua totalità).
Questo il principio di diritto affermato:
L’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.
La Corte precisa preliminarmente che, come risulta dalle definizioni di cui all’art. 3 della Direttiva, la nozione di “costo totale del credito per il consumatore” è legata a quella di “importo totale del credito” e di “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare“, ai fini del calcolo del TAEG.
Così:
- l’art. 3, lett. l) definisce “importo totale del credito” come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito
- l’art. 3, lett. g) adotta una definizione ampia della nozione di “costo totale del credito per il consumatore” come riferita a tutti i costi, compresi gli interessi, le imposte e tutti gli altri tipi di spese che il consumatore è tenuto a pagare per il contratto di credito e che sono noti al mutuante, ad eccezione delle spese notarili; ai sensi della lettera i), poi, il TAEG corrisponde al “costo totale del credito al consumatore” espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’art. 19, par. 2, della medesima direttiva
- “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” è definita dalla lettera h), come la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore.
Da tale ultima definizione, pertanto, per la Corte – conformandosi alla propria precedente giurisprudenza in materia – discende che le nozioni di “importo totale del credito” e di “costo totale del credito per il consumatore” si escludono a vicenda: conseguentemente, l’importo totale del credito non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore (v. anche le sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14 e del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19).
Come già enunciato nelle menzionate sentenze della Corte di Giustizia, per quanto riguarda il tasso debitore, definito alla lettera j), come corrispondente al “tasso d’interesse (…) applicato (…) all’importo dei prelievi effettuati“, la Corte ribadisce che l’importo totale del credito e l’importo del prelievo designano l’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore: ciò esclude quindi quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito e che non sono effettivamente versate a tale consumatore.
Pertanto, non si può includere né nell’importo totale del credito, né nell’importo del prelievo, ai sensi dell’art. 3, lett. j), nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare, ivi incluse le spese di assicurazione, che costituiscono una sottocategoria del “costo totale del credito per il consumatore“, ai sensi dell’art. 3, lett. g), della Direttiva 2008/48.
La Corte precisa che tale soluzione non limita certo i tipi di costi o di spese che il creditore può imporre al consumatore nell’ambito di un contratto di credito, il quale può non applicare il tasso di interesse contrattuale a importi corrispondenti a un costo del credito, evitando al contempo un deprezzamento progressivo del denaro nel tempo, applicando un tasso debitore proporzionalmente più elevato, che rifletta il costo della mancata riscossione di interessi su importi corrispondenti a un costo del credito.
In tal modo, il creditore può rendere il credito accessibile anche a consumatori che non dispongono di alcun capitale iniziale per finanziare le spese imposte dalla conclusione del contratto di credito.
Tale soluzione, dichiara infine la Corte, è inoltre conforme agli obiettivi della Direttiva 2008/48, adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.
Dal considerando 19 risulta in particolare che la Direttiva è diretta a garantire che il consumatore riceva, prima della conclusione del contratto di credito, informazioni adeguate, riguardanti in particolare il TAEG, che gli consentano di confrontare i tassi applicati.
Come indicano nei considerando 31 e 43, poi, l’informazione del consumatore sul costo globale del credito riveste un’importanza essenziale: contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito e consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno.
Una tale trasparenza del mercato sarebbe compromessa, secondo la Corte, se fosse possibile distinguere tra diversi tassi di interesse e, in particolare, tra il tasso debitore che si applica all’importo dei prelievi effettuati e altri tassi di interesse applicati negli Stati membri a somme accreditate che non rientrano in tale definizione dell’importo dei prelievi effettuati.

