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BRRD: le modifiche sulla risoluzione degli enti creditizi in GU UE

20 Aprile 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2026/806 del 30 marzo 2026, con le modifiche alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e alla Direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione.

Le modifiche alla BRRD sono volte ad affrontare alcuni temi emersi dalle recenti crisi bancarie, al fine di rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato, con particolare attenzione alle banche di medie e piccole dimensioni.

Molte banche in crisi di medie e piccole dimensioni sono state gestite con soluzioni al di fuori del quadro di risoluzione delineato a livello europeo: in diversi casi, infatti, gli Stati membri hanno fatto ricorso a risorse del bilancio pubblico (c.d. bail-out) anziché attivare il c.d. bail-in o altri meccanismi di risoluzione, come il ricorso a sistemi di tutela dei depositi e fondi di risoluzione.

Con le modifiche pubblicate in GE UE si intende consentire quindi alle Autorità di risoluzione di organizzare l’ordinata estromissione dal mercato di una banca in crisi di qualsiasi dimensione mediante un’ampia gamma di strumenti.

In sintesi:

  • si modifica l’art. 32, sostituendo il paragrafo 5, e chiarendo quando un’azione di risoluzione non sia necessaria “nell’interesse pubblico, al fine di armonizzare gli approcci seguiti in proposito dalle autorità e di ridurre il loro margine di discrezionalità
  • si facilita l’utilizzo dei fondi di tutela dei depositi per il finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi, che deve avvenire solo come complemento rispetto alla capacità interna di assorbimento delle perdite delle banche, che rimane la prima linea di difesa
  • si sostituisce l’art. 27, stabilendo in modo più stringente le condizioni per adottare misure straordinarie di supporto pubblico e di intervento precoce
  • si interviene sulla preparazione della risoluzione (nuovo art. 30 bis), introducendo un meccanismo di notifica (c.d. “early warning”) in forza del quale le autorità competenti avviseranno quelle di risoluzione non appena si materializzi un significativo rischio che una banca si trovi in una situazione che possa determinare l’eventuale applicazione di misure di risoluzione
  • si armonizza, con il nuovo art. 32 quater, la disciplina del sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un’azione di risoluzione, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, nonché le condizioni ed in relazione aia casi espressamente previsti in tale articolo
  • si precisa che, al fine di consentire loro di agire con rapidità, le autorità di risoluzione non sono soggette alle procedure di appalto per quanto riguarda i contratti pubblici per i servizi di valutazione ai fini della risoluzione, e al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento
    migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza: tali servizi sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE.
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