Il Tribunale di Napoli, con decreto del 01 aprile 2026, si pronuncia sul tema della nullità dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, in caso di omessa valutazione del merito creditizio di imprese in difficoltà finanziaria, da parte della banca, conformandosi al recente orientamento della Cassazione n. 7134/2026.
Nel caso di specie il finanziamento, assistito da garanzia statale, era stato accordato quando la società aveva già accumulato debiti ingenti nei confronti del fisco ed in presenza di evidenti scorrettezze nell’inserimento delle voci del passivo nelle scritture contabili e nella predisposizione dei bilanci.
L’obbligo di valutare il merito creditizio sulla base delle norme sui finanziamenti assistiti da garanzia pubblica
Oggetto di accertamento preliminare da parte del Tribunale è la questione se la banca avesse avuto l’obbligo di meglio verificare il merito creditizio dell’impresa, i cui bilanci (qualora correttamente redatti) avrebbero senza dubbio certificato l’insolvenza e lo stato dissesto nel quale la società versava al momento della richiesta di finanziamento.
Per risolvere tale questione, il Tribunale pertanto – prima di argomentare sulla nullità quale conseguenza dell’omessa valutazione del merito creditizio – fa il punto sul quadro normativo concernente i finanziamenti assistiti a vario titolo da garanzia pubblica e quelli erogati sulla base della legislazione emergenziale COVID-19 e garantiti dal Fondo Garanzia PMI, ricordando che:
- l’art. 1, c. 1, lett. g), del D.M. n. 248/1999, ha fissato i criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI, precisando che l’intervento è rivolto alle PMI economicamente e finanziariamente sane, ovvero “quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo“: ciò, a conferma del fatto che permane il dovere della banca di valutare la “meritevolezza” del finanziato, svolgendo tutti i controlli necessari al fine di verificarne la condizione economico, patrimoniale e finanziaria e la capacità di fare fronte agli impegni assunti
- in base all’art. 56 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) le operazioni di agevolazione creditizia che avrebbero potuto ottenere la garanzia del Fondo Garanzia PMI “senza valutazione“, concernevano solo proroghe di aperture di credito e proroghe/sospensioni di scadenze o dei piani di ammortamento dei mutui e finanziamenti già concessi (non nuovi finanziamenti) e non avrebbero potuto riguardare imprese le cui esposizioni debitorie fossero già classificate come “deteriorate” alla data di pubblicazione del decreto
- l’art. 13 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), prevedeva la possibilità, per le imprese fino a 3,2 milioni di euro di ricavi e fino a 499 dipendenti, di chiedere un finanziamento pari al 25% del loro fatturato, con la possibilità di beneficiare di una garanzia da parte del Fondo Garanzia PMI: anche qui, non vi è, tuttavia, alcun automatismo nell’intervento del Fondo, ma solo una semplificazione dell’iter procedurale; pertanto, le banche devono continuare a valutare il merito creditizio, senza che le previsioni del Decreto Liquidità possano consentire loro alcuna deroga.
L’assenza di automatismi e la persistenza dell’obbligo di valutazione del merito creditizio da parte delle banche – rileva il Tribunale – sono state confermate dalla giurisprudenza: in caso contrario, infatti, la condotta della banca finanziatrice si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative di rango primario e secondario che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria (art. 5 TUB e Circolare n. 285 di Banca d’Italia) e quelle che regolano l’accesso alle garanzie prestate dal fondo richiamate.
Pertanto, la possibilità di ricorrere ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI non esclude affatto l’obbligo di verifica del merito creditizio; al contrario, nel contesto fattuale e normativo descritto, tale obbligo deve ritenersi rafforzato.
Omessa valutazione del merito creditizio e nullità dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica
Il complesso di n0rme e principi di vigilanza prudenziale quindi impongono alla banca un ruolo attivo e critico nell’analisi della documentazione fornita dal richiedente, e non un mero recepimento passivo dei dati.
Il bilancio d’esercizio rappresenta uno strumento informativo fondamentale, ma non costituisce una prova legale insindacabile: un operatore professionale qualificato come la banca non può e non deve accettare acriticamente i dati contabili.
Nel caso di specie, infatti, rileva il Tribunale, i bilanci di esercizio della banca erano falsi e di tale falsità la banca o era consapevole avrebbe potuto e dovuto esserlo, se avesse operato una analisi critica dei dati fomiti dal richiedente il finanziamento; inoltre, dalla documentazione istruttoria è emerso che la posizione creditizia dell’impresa sarebbe stata progressivamente riclassificata in senso peggiorativo, con assenza di concrete prospettive di ripresa nel breve periodo, circostanze che conducevano prima al diniego di richieste di moratoria e, infine, alla revoca integrale delle linee di credito.
Ciò è la conferma coerente di indici già percepibili ex ante, ovvero dell’assenza di ragionevoli prospettive di regolare rimborso e della conseguente incompatibilità della prosecuzione/erogazione di nuova finanza con i canoni di sana e prudente gestione.
In definitiva, la banca non si è attivata con la diligenza richiesta, non compiendo la valutazione del merito creditizio che sarebbe stato necessario effettuare prima di concedere i finanziamenti.
Pertanto – prosegue il Tribunale – l’operazione per mezzo della quale la banca ha concesso una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla, per estinguere un pregresso debito, contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, presenta molteplici profili di nullità:
- è nulla per l’illiceità della reale causa che la contraddistingue, ponendosi essa in contrasto con le disposizioni normative (primarie e secondarie) che regolano l’attività bancaria e l’accesso alle garanzie prestate da fondo MCC
- è nulla perché in contrasto con l’art. 316-ter C.p. e con l‘art. 217, c. 1, n. 4 L.F. (oggi art. 323, c. 1, lett. d, CCII).
In ragione di tali significative omissioni istruttorie il Tribunale qualifica come abusiva quindi la concessione del credito effettuata da parte della banca in favore della società di cui poi è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziaria, in quanto l’erogazione è avvenuta in modo negligente, senza una adeguata disamina della meritevolezza del soggetto finanziato che già si trovava in una situazione di notevole difficoltà economica e finanziaria e priva di reali possibilità di superamento della crisi.
Ciò comporta, per il Tribunale, che il mutuo concesso deve ritenersi nullo ex art. 1418 C.c. per illiceità della causa e contrarietà a norme imperative, in quanto erogato ad un soggetto la cui condizione di insolvenza e dissesto, già provocata dai debiti bancari e dall’esposizione tributaria, era conosciuta o certamente conoscibile dall’istituto di credito che ha consentito il permanere sul mercato della società ritardandone la liquidazione giudiziale.
A fondamento di tale assunto, il Tribunale richiama la recente pronuncia della Cassazione n. 7134/2026, la quale ha definito l’abusiva concessione di credito come l’illecito commesso dal finanziatore che, con dolo o colpa, eroga credito a un imprenditore in stato di insolvenza o crisi conclamata, in assenza di fondate prospettive di superamento della crisi, violando i doveri di sana e prudente gestione e aggrava il dissesto dell’impresa, ritardandone la dichiarazione di fallimento.
Se la stipulazione del contratto è lo strumento per realizzare un risultato vietato dalla legge penale (come il concorso nei delitti di bancarotta, artt. 217 e 223 1. fall.), l’atto è nullo ai sensi dell’art. 1418, c. 1, C.c. e il finanziatore risponde a titolo di concorso nel reato se è consapevole che il finanziamento serve a dilatare l’insolvenza o ad aggravare il dissesto.
Ancora, la Cassazione, nell’ordinanza richiamata – ricorda il Tribunale – ha ampliato il concetto di buon costume, per cui finanziare un’impresa in stato di decozione irreversibile per scopi egoistici (ottenere comunque la restituzione delle somme erogate in virtù delle garanzie pubbliche) è considerato un comportamento disdicevole e predatorio che offende il buon costume e determina l‘irripetibilità della prestazione ex art. 2035 C.c.
Sull’accoglimento della domanda risarcitoria subordinata
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale – pur ritenendo nullo il contratto e irrepetibili le somme versate – ha dovuto rigettare la domanda di rimborso delle somme finanziate ex art. 2033 C.c., in quanto formulata per la prima volta in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, pertanto tardiva e quindi da dichiararsi inammissibile.
La qualificazione in termini di abusività dei finanziamenti erogati dalla banca nei confronti della società ha condotto in ogni caso il Tribunale a ritenere fondata l’eccezione riconvenzionale di compensazione formulata, sin dalla fase della verifica, in via gradata, dalla difesa della curatela: sussisterebbe infatti nel caso di specie un maggior contro credito risarcitorio generato dalla condotta di abusiva concessione del finanziamento, compensabile con il credito della banca.
Ricorda infatti il Collegio che la curatela di una procedura concorsuale ha la legittimazione processuale ad agire nei confronti dell’istituto di credito che, mediante l’erogazione di nuovi finanziamenti o attraverso il mantenimento dei contratti in corso, abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art 2740 C.c.
